Con la risposta n. 41 del 9 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione della deduzione Patent box in ipotesi di accordo aggiuntivo. Il regime Patent box, introdotto con l'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di Stabilità 2015, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è un regime opzionale che consente l'esenzione, in misura pari al 30 per cento per l'anno 2015, al 40 per cento per l'anno 2016, e al 50 per cento a partire dall'anno d'imposta 2017, della quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali. Le disposizioni attuative della disciplina concernente tale regime opzionale sono state emanate (coerentemente con le modifiche apportate alla disciplina in questione dal cdecreto legge n. 50/2017), con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 ("decreto Patent Box"). L'art. 4 del decreto Patent box dispone che "L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. 2. [...] l'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi quattro. [...]. 3. Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell'art. 1, comma 39, secondo periodo o quarto periodo, della Legge di stabilità, essa ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in deroga a quanto previsto dall'articolo 31-ter, comma 2, del medesimo decreto, con riferimento al periodo di efficacia dell'accordo". Come evidenziato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare del 7 aprile 2016, n. 11/E "La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa 'a favore' di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 se ne ricorrono i termini di legge". Orbene, nel caso di specie l'interpellante solleva dei dubbi circa la possibilità di fruire cumulativamente, in base all'art. 4, comma 4 del decreto Patent box, nel periodo di imposta 2022 (anno di sottoscrizione dell'accordo modificato) dell'intero importo della deduzione Patent box incrementale per effetto dell'accordo modificato relativa ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ricorda che il comma 4 del citato articolo 4 del "decreto Patent box" dispone che "Nelle more della stipula dell'accordo di cui all'art. 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling". In relazione alle previsioni del citato articolo 4 del decreto Patent box con la citata circolare n. 11/E del 2016 sono già state fornite alcune precisazioni e, in particolare, è stato rappresentato l'esempio di un "un contribuente con esercizio coincidente con l'anno solare che ha esercitato l'opzione e presentato l'istanza di ruling nell'anno 2015 (...) e che ha sottoscritto l'accordo di ruling nel mese di aprile 2017". A tale riguardo, con il predetto documento di prassi si chiarisce che, in alternativa agli strumenti ordinari di rettifica delle dichiarazioni già presentate (ovvero all'istanza di rimborso in merito alle maggiori imposte versate), "il contribuente può fruire dell'agevolazione per le tre annualità considerate - 2015, 2016 e 2017 - nella dichiarazione Unico 2018 da presentare entro il 30 settembre 2018 (...)". In considerazione sia tenore letterale dell'art. 4, comma 4 del DM 28 novembre 2017 sia della ratio della disposizione attuativa volta allo scopo "di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling", dunque, in relazione ai periodi d'imposta (2019-2020) interessati dall'accordo di ruling, deve essere consentita al contribuente la medesima facoltà originaria di fruizione del beneficio mediante i seguenti metodi alternativi: - indicazione di ciascuna delle quote di reddito agevolabile relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 mediante la presentazione di dichiarazioni integrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; - indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 della quota di reddito agevolabile complessiva relativa ai periodi d'imposta 2019 e 2020.