Con la risposta n. 39 del 9 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio derivante dal Patent Box successivamente all'accordo con l'AdE. Gli effetti della sottoscrizione dell'accordo di ruling sono disciplinati dall'articolo 4, comma 4, del "decreto Patent Box" del 28 novembre 2017 secondo cui "Nelle more della stipula dell'accordo di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling". Come evidenziato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare del 7 aprile 2016, n. 11/E: "La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa 'a favore' di cui all'articolo 2, comma 8bis, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 se ne ricorrono i termini di legge". Alla luce di quanto stabilito nel citato decreto Patent Box qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie. Tuttavia, al fine di consentire ai contribuenti obbligati alla presentazione di un'istanza di ruling (come, ad esempio, l'istante in relazione all'utilizzo diretto del bene secondo la normativa ratione temporis vigente) l'accesso al beneficio fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'accordo di ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa "a favore" di cui all'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 se ne ricorrono i termini di legge. In particolare, come già chiarito con la citata circolare n. 11/E del 2016, è stato riconosciuto che il soggetto interessato possa recuperare il beneficio Patent Box, derivante dalla conclusione di un accordo con l'amministrazione, sia in un'unica dichiarazione integrativa successiva all'accordo, cumulando la quota di reddito agevolabile delle annualità precedenti, sia, in alternativa, con distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso tra la data di presentazione della istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell'accordo.