Il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) è un regime fiscale agevolativo utilizzabile dalle persone fisiche esercenti attività di impresa o di arti e professioni. Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente: - conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate; - sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. I soggetti che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2, legge n. 145/2018). Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15% (aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza di nuove attività), sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale). Semplificazioni per i contribuenti in forfetario L’adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette. Semplificazioni ai fini IVA Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi I contribuenti in regime forfetario: - non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti; - sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale; - non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti. Restano invece soggetti agli obblighi di: - (dal 2024) fatturazione elettronica, numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; - certificazione dei corrispettivi; - integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa IVA, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione. I contribuenti in regime forfetario: - sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie; - sono esclusi dall’applicazione degli ISA; - non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi; - non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva. Fattura elettronica obbligatoria dal 2024 Dal 2024 tutti i contribuenti in regime forfetario sono obbligati alla fattura elettronica: dal 1° gennaio 2024, infatti, è in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta, a prescindere dal regime fiscale applicato e dal valore di ricavi o compensi dichiarati, superando l’esclusione prevista sino al 2023 per coloro che nel corso del 2021 avevano conseguito ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro. I contribuenti forfetari devono quindi emettere fatturazione elettronica in formato Xml facendo attenzione in particolare ai seguenti punti: indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato, il codice RF19 o, in base al programma, il regime forfetario; codice natura N2.2 - Operazioni non soggette - altri casi, poiché effettua operazioni senza applicazione dell’IVA, per la mancata applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta è possibile indicare, in apposito campo, la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto; per fatture di importi superiori a 77,47 euro è necessario applicare l’imposta di bollo indicando nell’apposito campo il suo assolvimento in maniera virtuale in base al D.M. 17 giugno 2014. Tale importo, come indicato in seguito, può essere riaddebitato ma, in tal caso, dovrà essere assoggettato a imposta sostitutiva in quanto andrà a determinare il reddito imponibile. Assoggettamento a imposta di bollo In considerazione dell’esclusione per i soggetti forfetari dall’applicazione dell’IVA, le fatture emesse dal soggetto forfetario sono soggette all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro, ove la somma indicata nel singolo documento risulti superiore a 77,47 euro. Riaddebito dell’imposta di bollo Nella risposta a interpello n. 428 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica del prestatore fruitore del regime forfetario che provvede ad addebitare al proprio committente il costo dell’imposta. L’Agenzia evidenzia che, sebbene sia previsto l’assolvimento solidale dell’imposta, l’obbligo di applicare l’imposta di bollo è posto in capo al soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tale tipologia di documenti l’imposta risulta dovuta fin dall’origine. L’Agenzia richiama il paragrafo 3.3 della circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, in cui sono state state estese ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria. In particolare, l'Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo. A seguito di tale considerazione l’Agenzia delle Entrate asserisce che il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo vada considerato parte integrante del compenso del prestatore forfetario e, pertanto, concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposizione sostitutiva. Anche l’importo dell’addebito dell’imposta di bollo, quindi, è da considerare per la verifica dell’importo del compenso massimo percepibile nel singolo periodo di imposta per permanere nel regime agevolativo. Come e quando versare l’imposta di bollo Con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi entro il 31 maggio, il 30 novembre e la fine di febbraio) mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (ovvero entro il 30 settembre). Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, ovvero entro il 30 settembre. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre). Trimestre Termine versamento 1° trimestre 31 maggio 2° trimestre 30 settembre 3° trimestre 30 novembre 4° trimestre Febbraio dell’anno successivo Se l’importo dovuto per il ° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel portale Fatture e corrispettivi L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all’operatore IVA di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo quanto previsto dal D.M. MEF 28 dicembre 2018. In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto. Nel modello F24 Per il modello F24 i codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: - 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6, Decreto 17 giugno 2014; - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6, Decreto 17 giugno 2014; - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6, Decreto 17 giugno 2014; - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6, Decreto 17 giugno 2014. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.