L’Indennità di continuità reddituale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS si pone da quest’anno come misura strutturale di sostegno al reddito per i soggetti percettori di redditi derivanti da: l’esercizio di arti e professioni, l’utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industria informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; le partecipazioni agli utili per apporto di prestazione di lavoro; le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349; le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. Requisiti soggettivi - I soggetti beneficiari devono essere iscritti alla Gestione separata per l’esercizio abituale di attività di lavoro autonomo (anche partecipanti agli studi associati o società semplici) e possedere tutti i seguenti requisiti: non essere titolari di trattamento pensionistico diretto non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di reddito di inclusione. reddito prodotto nell’anno precedente inferiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato; possesso del DURC e partita IVA attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il reddito di lavoro autonomo, prodotto nell’anno precedente la presentazione della domanda, deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Requisiti della misura - L’indennità può essere erogata per un periodo massimo pari a 6 mesi, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ed è fiscalmente imponibile e non comporta il riconoscimento di contribuzione figurativa. La sua misura è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. L’INPS, nella circolare n. 25 del 2024, ha precisato che il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000,00 euro. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della Legge n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 non può essere di importo inferiore a 250 euro nè superare l’importo di 800 euro, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Obblighi dei destinatari - La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione e la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. N.B. La cessazione della Partita Iva durante il periodo di erogazione dell’indennità comporta l’immediata decadenza dal beneficio. A carico dei beneficiari è inoltre prevista la frequenza obbligatoria a percorsi di aggiornamento personalizzati.