Entro il prossimo 16 febbraio, i datori di lavoro interessati dovranno provvedere al versamento del premio di autoliquidazione 2023/2024, effettuando il pagamento in unica soluzione o versando la prima rata in caso di scelta del pagamento in modalità rateale. Al 16 febbraio 2024 è fissato anche il termine di versamento (in un'unica soluzione) dei contributi associativi. Ai fini dell’autoliquidazione 2023/2024, i datori di lavoro dovranno: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici). Pagamento rateale - Come anticipato in premessa, il versamento potrà essere effettuato, anziché in unica soluzione, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. In caso di versamento dilazionato, i pagamenti delle rate successive alla prima (che come detto va versata entro il 16 febbraio 2024) dovranno essere effettuati, maggiorati degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 (3,76%), entro le seguenti scadenze: 16 maggio 2024, seconda rata; 20 agosto 2024, terza rata; 18 novembre 2024, quarta rata. A tal proposito, come indicato nell’Istruzione operativa Inail n. 268/2024, si dovrà tener conto dei seguenti coefficienti per il calcolo degli interessi: 0,00927123 – per la seconda rata; 0,01874849 – per la terza rata; 0,02822575 – per la quarta rata. Riduzione delle retribuzioni presunte - I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024. Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2023, fatti salvi i controlli che l'Inail può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto. Dichiarazioni delle retribuzioni entro il 29 febbraio - Il 29 febbraio 2024 (siamo nell’anno bisestile), invece, è il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023. I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è 902024. I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. La violazione dell’obbligo di comunicazione all'Inail nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all’Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.