Durante l’iter di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) è stata prevista la rimessione in termini per tutti quei soggetti che non hanno corrisposto le prime due rate della rottamazione quater, scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le due rate possono essere versate entro il 15 marzo 2024, unitamente alla terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024. Nuovo salvagente per i decaduti dalla rottamazione quater In buona sostanza, stiamo assistendo a una nuova riapertura dei termini che va quindi ad aggiungersi alla precedente, ossia quella che aveva permesso di pagare le prime due rate, già scadute, entro il 18 dicembre, senza perdere i benefici della definizione agevolata. Rispetto però alla precedente, è previsto il periodo di tolleranza di 5 giorni, cosicché si avrà tempo di effettuare i versamenti fino al 20 marzo 2024. Rata Scadenza originaria (tolleranza 5 giorni) Decreto Anticipi Decreto Milleproroghe 1 31 ottobre 2023 18 dicembre 2023 (senza tolleranza 5 giorni) 15 marzo 2024 (20 marzo 2024 con la tolleranza dei 5 giorni) 2 30 novembre 2023 3 28 febbraio 2024 28 febbraio 2024 Fino al 20 marzo, quindi, si è ancora in corsa per corrispondere le rate scadute della rottamazione quater, versando: - la prima rata, in scadenza il 31 ottobre 2023; - la seconda rata, in scadenza il 30 novembre 2023; - la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024. Attenzione Stessa sorte per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto Alluvione, per i quali i termini e le scadenze della definizione agevolata erano stati prorogati di 3 mesi. Per questi soggetti, le prime due rate del 31 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024 potranno essere versate entro il 20 marzo 2024. Cosa accade alle procedure esecutive già avviate dal fisco? Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avesse già avviato procedure esecutive nei confronti dei contribuenti che risultino decaduti dal versamento delle prime due rate, cosa accade? Ora, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe, l’agente della riscossione non potrà, in alcun modo, né iniziare e neppure proseguire qualunque azione di recupero nei confronti del contribuente sino almeno al 20 marzo. È opportuno però ricordare che, qualora l’agente della riscossione avesse già notificato degli atti, il contribuente potrà segnalare via PEC che è stata introdotta tale novità e pertanto le procedure esecutive risulteranno congelate sino alla data prevista. Le altre scadenze della rottamazione quater Oltre alla rata del 28 febbraio 2024, che potrà essere versata entro il 20 marzo 2024, il calendario della rottamazione quater prosegue per l’anno 2024, prevedendo le seguenti date di versamento: - 31 maggio 2024; - 31 luglio 2024; - 30 novembre 2024.