Sono numerose le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) che interessano l’elaborazione della busta paga a partire da gennaio 2024, sia sotto l’aspetto contributivo che per quanto riguarda l’imponibilità fiscale. Il processo di sviluppo del LUL deve essere svolto con la massima attenzione durante tutte le mensilità che attengono al periodo d’imposta in corso per evitare errori o diseconomie ai danni di datori di lavoro o lavoratori. Esonero contributivo dipendenti Resta confermata per tutto il periodo d’imposta 2024 la riduzione contributiva del 6% (per redditi fino 2.692 euro mensili) o del 7% (per redditi fino a 1.923 euro mensili) dei contributi previdenziali INPS. Quest’anno però, per espressa previsione legislativa, il beneficio non si applica alla tredicesima mensilità, che resta del tutto neutra rispetto anche alla determinazione dei limiti reddituali di riferimento. Aliquote e detrazioni IRPEF Tra le misure previste quest’anno per la riduzione del cuneo fiscale, c’è la riduzione da quattro e a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote IRPEF (art. 1, D.Lgs. n. 216/2023), definite, per il periodo d’imposta in corso, come di seguito riportato: - 23% per i redditi fino a 28.000 euro; - 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; - 43% per i redditi che superano 50.000 euro. Corrispondentemente cambiano anche le detrazioni in busta paga con la definizione di una nuova tax area a 1.955 euro annui. Esonero contributivo lavoratrici madri La legge di Bilancio 2024 ha introdotto un ulteriore esonero contributivo pari al 100% della quota a carico delle lavoratrici madri, a condizione che le stesse siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e madri: - di almeno due figli, per l’anno 2024, il più piccolo dei quali non abbia ancora compiuto dieci anni; - di almeno tre figli, per l’anno 2025 e 2026, il più piccolo dei quali non abbia ancora compiuto 18 anni. Esenzione fiscale fringe benefit Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Detassazione premi di risultato Anche per il 2024 è prevista la detassazione agevolata dei premi di risultato, ovvero delle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Queste somme sono assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota fissa al 5% fino all’importo massimo di 3.000 euro. Destinatari sono i lavoratori del settore privato che hanno prodotto nell’anno precedente a quello di percezione dei premi un reddito inferiore a 80.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva in oggetto (anche più rapporti di lavoro), inclusi pensioni, TFR e retribuzioni dall’estero. N.B. L’agevolazione è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente ed anche se il limite reddituale venga superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, inoltre, è irrilevante il superamento della soglia di reddito nell’anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili, fermo restando che ciò determinerà l’esclusione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell’anno successivo. Trattamento integrativo turismo E’ previsto uno specifico trattamento integrativo in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro, alle dipendenze di esercizi di: - ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) anche quando la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Per il primo semestre del 2024 è riconosciuto ai lavoratori subordinati un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento alle prestazioni di: - lavoro notturno, - lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Nell’infografica tutte novità normative che impattano sull’elaborazione della busta paga.