Nella seduta di mercoledì 21 febbraio 2024, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). Di seguito le principali previsioni contenute nella versione finale del provvedimento. Quali sono le novità fiscali Fatturazione elettronica operatori sanitari L’articolo 3, comma 3, intervenendo sull’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, dispone la proroga, anche per il 2024, dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per effetto dell’art. 9-bis, c. 2, D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica, oggetto della misura di proroga in argomento, si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Viceversa, la fattura elettronica è obbligatoria per prestazioni rese nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione del caso dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta convenzionati con il SSN, i quali non sono tenuti alla fatturazione nei confronti della ASL per i loro compensi mensili (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E/2015). È altresì obbligatoria per prestazioni nei confronti di strutture sanitarie private o di altri soggetti titolari di Partita IVA compresi i rapporti fra medici (esempio: sostituzioni e collaborazioni). Notifica atti di recupero Con il comma 6 dell’articolo 3, invece, si rinvia di un anno i termini in scadenza al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024 per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”, automatici (ovvero aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione) e semiautomatici (ovvero aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma che non ne determinano l’ammontare, in quanto la loro quantificazione è possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente), per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei registri appositamente istituiti (il Registro nazionale aiuti - RNA, il Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN e il Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura - SIPA). Proroga esenzione IVA per enti del terzo settore Sempre all’articolo 3, il comma 12-sexies, di modifica dell’art. 1, c. 683, legge n. 234/2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, c. 15-quater, D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Ravvedimento speciale Con il comma 10-octies dell’articolo 3 si estende la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. da 174 a 178, legge n. 197/2022), che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il: - 31 marzo 2024; - 30 giugno 2024; - 30 settembre 2024; - 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell'art. 1, c. 175, legge n. 197/2022, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4% (ai sensi dell’art. 20, D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024. Agevolazioni prima casa under 36 I commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies, sempre dell’articolo 3, estendono il termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64, D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. In particolare, si stabilisce che dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell’art. 64, D.L. n. 73/2021 (ai sensi del quale il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni). Si ricorda che le agevolazioni consistono: a) per le compravendite non soggette a IVA: nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; b) per gli acquisti soggetti a IVA: oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore. Il credito d’imposta può essere: - portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; - utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato; - utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021); c) nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Proroga termini rottamazione quater L’articolo 3-bis proroga le scadenze per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater, di cui all’art. 1, c. 232, legge n. 197/2022. In particolare, il comma 1 differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento: - della prima (o unica) e della seconda rata, originariamente scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 e successivamente prorogate al 18 dicembre 2023; - della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024. A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni previsto dall’articolo 1, comma 244 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022. Ne consegue che il versamento delle 3 rate, pertanto, saranno considerati validi se effettuati sarà considerato valido se effettuato entro il 20 marzo 2024. Con il comma 2, invece, si estende la proroga al 15 marzo 2024 del pagamento della prima (o unica) rata scaduta il 31 gennaio 2024 (ai sensi dell'art. 1, c. 9, secondo periodo, D.L. n. 61/2023) e della seconda in scadenza il 28 febbraio 2024 ai soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Esenzione dell'IRPEF agricola I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, articolo 13, intervenendo sull’art. 1, c. 44, legge n. 232/2016, prorogano agli anni 2024 e 2025 l'esenzione IRPEF destinata al comparto agricolo. In particolare, si prevede che, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola, concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: - per lo 0%, fino a 10.000 euro; - al 50%, oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro; - al 100%, oltre 15.000 euro. La misura agevolativa non si applica alle società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'art. 1, c. 1093, legge n. 296/2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32, TUIR. Tassazione dei premi degli sportivi Con il comma 2-quater dell’articolo 14 si esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20%. previste dall'art. 30, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973. le somme di cui all'art. 36, c. 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021, versate da Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro. Se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. A tal fine, all’atto del pagamento l’atleta rilascia al sostituto d’imposta autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di 300 euro di somme percepite senza l’applicazione delle ritenute alla fonte. Il sostituto d’imposta, entro il secondo mese successivo all’erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, provvede a comunicare all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio percepito senza applicazione della ritenuta alla fonte e la medesima comunicazione è resa disponibile all’Agenzia delle entrate. Quali sono le novità per lavoro e previdenza Proroga pensione per medici in convenzione con SSN All’articolo 4, il comma 6-bis prevede che fino al 31 dicembre 2025 gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) hanno la possibilità di trattenere in servizio, su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Detti dirigenti e docenti non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. Disposizioni relative al lavoro sportivo Il comma 2-bis dell’articolo 14 proroga il termine ultimo per le comunicazioni dei rapporti di lavoro degli arbitri e dei direttori di gara nello sport. In particolare, con la nuova disposizione, che riscrive il comma 6-quater dell'art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, si estende dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico (soggetti di cui al c. 6-bis, art. 25, D.Lgs. n. 36/2021), possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. Trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi Il comma 3-bis, sempre dell’articolo 14, di modifica del c. 3, dell’art. 35, D.Lgs. n. 36/2021, rinvia al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 (impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) e n. 22 (direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive) del DM 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del predetto regime previdenziale. Modifiche alla disciplina dei contratti a termine Con il comma 4-bis dell’articolo 18, si interviene sulla lettera b) dell’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, estendendo fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 aprile 2024) la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi. Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità I successivi commi 4-ter e 4-quater, sempre dell’articolo 18, modificano l’art. 28, c. 1, D.L. n. 48/2023, che riconosce un contributo in favore degli enti del terzo settore (di cui all’articolo 4 del D.lgs. 117/2017), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità di età inferiore a 35 anni, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Con la nuova disposizione, nello specifico, si estende il periodo di validità dell’incentivo, prevedendo che sono agevolabili le assunzioni effettuati dal 1° agosto 2020 (anziché dal 1° agosto 2022) al 30 settembre 2024 (anziché 31 dicembre 2023). Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 1° marzo 2024. Quali sono le agevolazioni Credito di imposta per la quotazione PMI Con l’articolo 3, commi 4-bis e 5-bis, viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Si ricorda che possono beneficiare dell’agevolazione le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi di consulenza sostenuti. Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico Il comma 12-ter, sempre dell’articolo 3, interviene sull’art. 7, D.L. n. 34/2023, che consente di cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (previste dall’art. 16-bis, TUIR, dall'art. 1, c. da 344 a 347, legge n. 296/2006 e dall'art. 14, D.L. n. 63/2023), con i contributi, istituiti dal 31 marzo 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2023), erogati da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta. Per effetto della modifica, la possibilità di cumulo, finora limitata agli anni 2023 e 2024, è estesa ai contributi che verranno erogati negli anni 2025 e 2026. Incremento risorse bonus psicologo Al comma 8-quater dell’articolo 4 si incrementa di 2 milioni le risorse previste per il 2024 per il bonus psicologo. A seguito del rifinanziamento, la dotazione finanziaria complessiva della misura per il 2024 è pari a 10 milioni di euro. Si ricorda che il bonus psicologo, reso strutturale dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 538, legge n. 197/2022), è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. A decorrere dall'anno 2023, il beneficio è modulato in base all’ISEE del richiedente: - ISEE inferiore a 15.000 euro, il beneficio è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; - ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; - ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario. Il costo massimo per seduta è fissato a 50 euro. Il contributo viene concesso esclusivamente previa presentazione di apposita domanda all’INPS. Come indicato nella circolare INPS 15 febbraio 2024, n. 34, per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio. Sostegno alle imprese colpite dalla crisi Ucraina L’articolo 9, commi 1 e 2, proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di operatività delle misure straordinarie a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina previste all’art. 5-ter, D.L. n. 14/2022 e all’art. 29, D.L. n. 50/2022. L’intervento agevolativo di cui all’art. 5-ter, D.L. n. 14/2022 è dedicato alle imprese esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia, che, a causa del conflitto, hanno subito una perdita di fatturato estero nei predetti Paesi. Ai fini dell’ammissibilità, le imprese dovranno avere realizzato alla data di presentazione della domanda un fatturato export medio nel biennio 2020-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 10% rispetto al fatturato estero totale, come dichiarato e asseverato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Attraverso lo strumento, saranno sostenuti interventi finalizzati al recupero di quote del fatturato estero perso e all’individuazione di nuovi mercati alternativi, per mantenere e salvaguardare la competitività delle imprese sui mercati internazionali. La misura di cui all’art. 29, D.L. n. 50/2022, invece, è riservata alle imprese esportatrici con approvvigionamenti, singolarmente, a livello di filiera o a livello di gruppo, da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia. Le agevolazioni consistono in entrambi i casi in un mix di contributo a fondo perduto fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo e finanziamento a tasso zero della durata di 6 anni, di cui 2 anni di preammortamento. Sarà attiva fino al 30 giugno 2024 anche la sospensione fino a 12 mesi dal pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate dei finanziamenti in scadenza nel corso del 2022 con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (misura prevista alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5-ter, DL n. 14/2022). Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia Con l’articolo 17-bis si confermano le esenzioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia di cui all’art. 46, c. 2, D.L. n. 50/2017 anche per l'anno 2024. Si ricorda che le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive: - esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro; - esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000; - esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; - esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Quali sono le ulteriori disposizioni Assemblee di società ed enti da remoto fino al 30 aprile 2024 L’articolo 3, comma 12-duodecies estende anche alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024 l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni, disposte dall’art. 106, c. 7, D.L. n. 18/2020. Fino al 30 aprile 2024, pertanto, anche in deroga alle disposizioni statutarie: - le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista; - le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; - le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante; - le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono ricorrere all’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. Ai sensi del comma 8-bis del D.L. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni. Notifiche via PEC Con il comma 5-bis dell’articolo 11, viene confermata fino al 31 dicembre 2024 l’applicazione dell’art. 4-ter, D.L. n. 51/2023, che consente agli avvocati di effettuare, con modalità ordinarie, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario. Semplificazioni per l’accesso alla composizione negoziata Il successivo comma 5-ter, sempre dell’articolo 11, proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’applicazione dell’art. 38, c. 3, D.L. n. 13/2023, che consente all’imprenditore di depositare, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, in luogo delle certificazioni previste dal c. 3, lettere e), f) e g), dell’art. 17, D.Lgs. n. 14/2019, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Nello specifico, i documenti che possono essere sostituiti da detta autodichiarazione sono: - il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019, rilasciato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite; - la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; - il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019 con cui Inps e Inail comunicano congiuntamente i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi. Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali Con l’articolo 12, comma 2-bis, di modifica dell’art. 6, c. 2-septies, D.L. n. 50/2022, si rinvia dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).