Gli esportatori abituali, per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA con dichiarazione di intento, possono utilizzare due metodi alternativi per la determinazione del plafond: il metodo solare (o fisso) ovvero quello mensile (o mobile). La scelta della metodologia va effettuata preventivamente e non può essere modificata in corso d’anno. Chi Esportatori abituali. Sono esportatori abituali i soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato cessioni all’esportazione (art. 8, lettere a, b, b-bis, D.P.R. n. 633/1972) e operazioni assimilate (articoli 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972) e/o cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. n. 331/1993) (v. meglio infra per il dettaglio) per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633/1972 (quindi, al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali, come diritti di brevetti industriali, opere dell’ingegno, concessioni e marchi di fabbrica), c.d. “rettificato”, cioè senza tener conto: - delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale (tali operazioni non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-bis, D.P.R. n. 633/1972); - delle operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972, ossia delle operazioni escluse da IVA per carenza del presupposto territoriale (v. articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972), per le quali il comma 6-bis prevede comunque l’obbligo di emissione della fattura. La possibilità di assumere mese per mese, come ammontare di riferimento, quello dei corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), riguarda solo coloro che hanno iniziato l'attività da un periodo superiore a 12 mesi (anche se non sono state effettuate operazioni di esportazione o assimilate); in tal caso, la qualifica di esportatore abituale sussiste se l’ammontare delle esportazioni e operazioni assimilate superi la predetta percentuale del volume di affari “dello stesso periodo di riferimento”. Esempi Plafond fisso Marzo 2024 Esportazioni registrate nel 2023: 100 Volume d’affari “rettificato” del 2023: 900 Poiché nell’anno solare precedente le esportazioni “registrate” superano il 10 per cento del volume d’affari rettificato, il contribuente assume la qualifica di “esportatore abituale” per l’intero anno 2024. Plafond mobile Marzo 2024. Esportazioni del periodo da marzo 2023 a febbraio 2024 = 150 Volume d’affari periodo marzo 2023 - febbraio 2024 = 1.100 Nel “periodo di riferimento” le esportazioni superano il 10 per cento del volume d’affari rettificato e, quindi, per il mese di marzo 2024 il contribuente assume la qualifica di “esportatore abituale”. Non possono acquisire lo status di esportatori abituali: - coloro che applicano lo speciale regime agricolo (art. 34, D.P.R. n. 633/1972; art. 13, comma 2, legge n. 413/1991); - i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, comma 58, lettera e, legge n. 190/2014). La qualifica di esportatore abituale può essere acquisita solo dai soggetti residenti. Tuttavia, è stato precisato che possono effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione di IVA, in presenza delle altre condizioni: a) il rappresentante fiscale di un soggetto non residente (risoluzione 21 giugno 1999, n. 102; risposta a interpello 4 gennaio 2021, n. 1); b) il soggetto non residente identificato direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972 (risoluzione 4 agosto 2011, n. 80; risposta a interpello 10 dicembre 2020, n. 580); c) la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente (risposta a interpello 10 settembre 2020, n. 336). Anche il Gruppo IVA può assumere la qualifica di esportatore abituale (circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E, Cap. 3, par. 7). Per quanto riguarda il primo anno di efficacia dell’opzione, il Gruppo IVA potrà beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante al Gruppo medesimo e, dunque, nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo IVA. Una volta costituito il Gruppo, la verifica del possesso della qualifica di esportatore abituale andrà effettuata in capo al Gruppo stesso, tenendo conto dei corrispettivi conseguiti per le operazioni con l'estero poste in essere dal soggetto passivo d'imposta unico. Qualora il Gruppo IVA intenda avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d'imposta beni e servizi, il rappresentante del Gruppo dovrà trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento e, successivamente, trasmetterle ai propri fornitori, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate. Cosa Gli esportatori abituali possono acquistare beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e servizi senza applicazione dell’IVA (art. 8, commi 1, lettera c, e 2, D.P.R. n. 633/1972), nei limiti del proprio plafond. Il plafond è costituito dalle stesse operazioni che rilevano ai fini dell’acquisizione della qualità di esportatore abituale: - cessioni all’esportazione non imponibili (art. 8, comma 1, lettere a, b, b-bis, D.P.R. n. 633/1972), - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis, comma 1), effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa, - prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa, - le cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. n. 331/1993), - cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato membro dell’Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f, D.L. n. 331/1993) oppure fuori del territorio dell’Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), - operazioni non imponibili di cui agli articoli 71 (Stato città del Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni a consolati, ambasciate, comandi NATO, etc.); - i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati etc.). Non concorrono alla formazione del plafond: - le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; - le cessioni a viaggiatori stranieri, domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lettera c, D.L. n. 331/1993); - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lettere e, h, D.L. n. 331/1993); - i trasferimenti di beni da un deposito IVA a un altro (art. 50-bis, comma 4, lettera i, D.L. n. 331/1993). Si precisa che i soggetti che pongono in essere le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis) e i servizi internazionali (art. 9) possono beneficiare del plafond a condizione che le operazioni siano effettuate “nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa” e che non si tratti di operazioni occasionali o meramente sussidiarie alla suddetta attività. Per gli acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali, questi possono far riferimento al plafond costituito dalle operazioni con l’estero registrate nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile). Le operazioni da considerare ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale e per la quantificazione del plafond sono quelle “registrate” nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) “a norma dell'articolo 23”, ivi comprese le fatture anticipate e quelle relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate, che concorrono sia alla determinazione dello status di esportatore abituale sia alla determinazione del plafond disponibile. Per quanto riguarda le fatture differite, assume rilevanza, invece, la consegna o spedizione dei beni (circolare 10 giugno 1998, n. 145/E, par. 7). Resta inteso che, ai fini dell'acquisizione dei benefici fiscali di cui trattasi, nell'ipotesi di esportazione è comunque necessario comprovare, con idonea documentazione (cfr. circolare n. 35/E del 13 febbraio 1997), l'effettiva uscita del bene dal territorio doganale della Comunità. E infatti, in mancanza di tale prova, gli importi delle cennate operazioni riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond, con il conseguente obbligo di regolarizzare gli eventuali acquisti e/o importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond (circolare 10 giugno 1998, n. 145/E, par. 7). Per quanto concerne il “consumo” (utilizzazione) del plafond “non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell’art. 6” (vedi Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA/2024, par. 4.2.2). Come Il contribuente “esportatore abituale” può utilizzare il plafond IVA per acquistare, senza pagamento dell'imposta: - beni di qualsiasi natura, ad eccezione dei fabbricati e delle aree edificabili (il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati permane anche per l’acquisizione dei beni in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing - cfr. circolare 10 giugno 1998, n. 145/E, par. 7); - servizi di qualsiasi natura, anche se non inerenti all'attività di esportazione. Inoltre, il plafond IVA può essere utilizzato anche per le importazioni dei beni sopra menzionati e per gli acquisti intracomunitari. Il plafond IVA, invece, non può essere utilizzato per l'acquisto di beni o servizi ad IVA indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, anche per effetto del pro-rata (in presenza di un pro-rata di indetraibilità, resta l'obbligo per l'operatore interessato di decurtare del corrispondente ammontare la parte di plafond utilizzabile - cfr. circolare 19 giugno 1998, n. 145, par. 7). Il plafond non può essere utilizzato nemmeno con riferimento ad operazioni soggette al meccanismo del reverse charge. Per quanto attiene alle operazioni soggette allo split payment è stato precisato che “il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972. In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall’esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti” (circolare 7 novembre 2017, n. 27/E, par. 2). In caso di esportazione “triangolare” o di esportazione tramite commissionari, i cessionari e i commissionari possono avvalersi dell’ammontare del plafond integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi (c.d. plafond vincolato - art. 8, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). In tali casi, “è evidente che non si può prescindere dalla destinazione estera dei beni acquistati e dal rispetto delle altre condizioni previste (esportazione dei beni allo stato originario ed entro i sei mesi dalla consegna)” (circolare 19 giugno 1998, n. 145, par. 7). L’intento degli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione, che può riguardare una singola operazione o anche più operazioni, redatta in conformità al modello approvato (cfr. Agenzia delle Entrate, provvedimento 27 febbraio 2020), che deve essere trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate. L’Agenzia rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione (art. 1, comma 1, lettera c, D.L. n. 746/1983). Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale (per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione). Per consentire l’emissione delle fatture senza applicazione di IVA, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili nel cassetto fiscale di ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta in quanto esportatori abituali, devono indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale IVA (quadro VC della dichiarazione annuale), distintamente per mese, l'ammontare delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie effettuate e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell'imposta, risultante dalle relative fatture e bollette doganali. I medesimi contribuenti forniscono agli organi dell'Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell'imposta. Quando Per l’utilizzo del plafond il contribuente può scegliere, all’inizio dell’anno, se utilizzare il metodo solare (plafond solare) o quello mensile (plafond mensile). Una vota scelto un metodo, non è più possibile modificarlo nel corso dell'anno ma, per modificarlo, occorre attendere l’inizio del successivo anno solare. La scelta della tipologia di plafond va manifestata in sede di invio telematico della prima dichiarazione di intento per l'anno, anche se deve essere comunicata a consuntivo in sede di dichiarazione annuale IVA (quadro VC). Ad esempio Nel caso di utilizzo del metodo solare per l’anno 2023, il contribuente lo deve indicare nella dichiarazione relativa a tale anno, da presentare entro il mese di aprile 2024 (IVA/2024). In caso di utilizzo del plafond solare, l’ammontare di riferimento è quello delle operazioni con l’estero agevolate registrate nel corso dell’anno solare precedente. Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l’effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno. In caso di utilizzo del plafond mensile, i contribuenti devono assumere mese per mese, come ammontare di riferimento, quello delle operazioni con l’estero agevolate registrate per i dodici mesi precedenti. In tal caso, l’utilizzo del plafond deve essere ricalcolato mese per mese. In caso di applicazione del plafond solare, l’ammontare del plafond disponile per l’intero anno deve essere indicato nel rigo VC14 della dichiarazione annuale. In caso di applicazione del plafond mensile, in tale Rigo deve essere indicato l’ammontare del plafond disponibile all’inizio dell’anno solare, che avrà validità per il solo mese di gennaio. Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso dell’anno, il contribuente deve barrare la casella 2 del rigo VC14, relativa all’ipotesi di calcolo rapportato all’anno precedente (metodo solare) ovvero la casella 3 nell’ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile). Calcola il risparmio Il plafond fisso (o solare) può essere utilizzato dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio dell'attività, mentre, per l’utilizzo del plafond mobile (o mensile) devono essere trascorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'attività. Il plafond solare è senza dubbio più semplice da gestire e comporta minori rischi di commettere errori. Il plafond mensile, che può essere adottato solo dai contribuenti che hanno iniziato l’attività da almeno 12 mesi, comporta indubbi vantaggi per coloro che prevedono di incrementare le esportazioni e le altre operazioni assimilate. La sua gestione è senza dubbio più complessa perché mese per mese occorre calcolare l’ammontare delle operazioni agevolate registrate (esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie) nei 12 mesi precedenti e il volume d’affari dello stesso periodo, al fine di verificare la sussistenza dello status di esportatore abituale (superamento della soglia del 10%) e il plafond disponibile. Qualora per un dato mese le condizioni non dovessero sussistere (per esempio, le operazioni con l’estero sono inferiori al 10% del volume d’affari), per quel mese non sarà consentito effettuare acquisti in regime di non imponibilità. Risparmio % Caso n. 1 Nel corso dell’anno 2023 il contribuente ha registrato cessioni all’esportazione per un ammontare pari a euro 2.800.000 e presenta un volume d’affari pari a euro 21.000.000. Le operazioni effettuate nel 2023 sono le seguenti: Mese 2023 Acquisti plafond Esportazioni Gennaio 0 120.000 Febbraio 0 140.000 Marzo 0 160.000 Aprile 0 190.000 Maggio 0 210.000 Giugno 0 230.000 Luglio 0 250.000 Agosto 0 50.000 Settembre 0 320.000 Ottobre 0 330.000 Novembre 0 370.000 Dicembre 0 430.000 TOTALE 2.800.000 Lo status di esportatore abituale sussiste (2.800.000/21.000.000 x 100 ˃ 10% del volume d’affari). A gennaio effettua le seguenti operazioni: Mese 2024 Acquisti plafond Esportazioni Gennaio 300.000 500.000 In caso di scelta del metodo solare (fisso), il contribuente, nel corso del 2024, potrà effettuare acquisti con dichiarazione di intento per un ammontare complessivo pari a euro 2.800.000. Nel mese di febbraio il plafond disponibile sarà pari a euro 2.500.000 (2.800.000 - 300.000) In caso di scelta per il plafond mobile, il contribuente, nel mese di gennaio 2024, ha un plafond disponibile di euro 2.800.000. Nel mese di febbraio 2024 dovrà: - riverificare la sussistenza dello status di esportatore abituale; - calcolare il plafond, prendendo a riferimento il periodo febbraio 2023 - gennaio 2024. Ipotizzando che il volume d’affari del predetto periodo sia pari a euro 22.000.000 si avrà la seguente situazione: Mese 2023 Acquisti plafond Esportazioni Febbraio 0 140.000 Marzo 0 160.000 Aprile 0 190.000 Maggio 0 210.000 Giugno 0 230.000 Luglio 0 250.000 Agosto 0 50.000 Settembre 0 320.000 Ottobre 0 330.000 Novembre 0 370.000 Dicembre 0 430.000 2024 Acquisti plafond Esportazioni Gennaio 300.000 500.000 TOTALE 300.000 3.180.000 Status esportatore abituale: 3.180.000/22.000.000 x 100 ˃ 10% Per calcolare il Plafond utilizzabile a febbraio 2024 occorre tenere presente il correttivo, c.d. “progressivo utilizzo”. Infatti, l’acquisto con utilizzo del plafond di gennaio 2024, pari a euro 300.000, è stato effettuato tenendo conto delle esportazioni dei 12 mesi precedenti, vale a dire il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023. Pertanto, escludendo sic et sempliciter le esportazioni del mese divenuto 13^, cioè gennaio 2023, si avrebbe, nel nostro caso, una penalizzazione. Pertanto, sull’ammontare delle esportazioni del tredicesimo mese (euro 120.000) vanno imputati, fino a concorrenza, gli acquisti e importazioni agevolati dei 12 mesi precedenti (euro 300.000). Plafond disponibile a febbraio 2024: euro 3.000.000 La formula è la seguente: Esportazioni registrate nei 12 mesi precedenti (euro 3.180.000) meno utilizzi progressivi (euro 300.000) depurati degli acquisti riferibili alle esportazioni del 13° mese (120.000) = euro 3.000.000 La differenza (positiva) rispetto al caso in cui si utilizzi il plafond fisso (euro 3.000.000 rispetto a euro 2.500.000) riposa nel fatto che le esportazioni sono in aumento e, quindi, il contribuente può sfruttare da subito l’incremento differenziale tra esportazioni e acquisti con il plafond. A febbraio il contribuente effettua le seguenti operazioni: Mese 2024 Acquisti plafond Esportazioni Gennaio 300.000 500.000 Febbraio 350.000 600.000 In caso di scelta del metodo solare (fisso), il plafond, inizialmente pari a euro 2.800.000, si decurta di ulteriori euro 350.000. Plafond residuo 2024: euro 2.150.000 (2.800.000 - 300.000 - 350.000) In caso di scelta per il plafond mobile, il contribuente nel mese di marzo 2024 dovrà: - riverificare la sussistenza dello status di esportatore abituale; - calcolare il plafond, prendendo a riferimento il periodo marzo 2023 - febbraio 2024. Ipotizzando che il volume d’affari del predetto periodo sia pari a euro 27.000.000 si avrà la seguente situazione: Mese 2023 Acquisti plafond Esportazioni Marzo 0 160.000 Aprile 0 190.000 Maggio 0 210.000 Giugno 0 230.000 Luglio 0 250.000 Agosto 0 50.000 Settembre 0 320.000 Ottobre 0 330.000 Novembre 0 370.000 Dicembre 0 430.000 2024 Acquisti plafond Esportazioni Gennaio 300.000 500.000 Febbraio 350.000 600.000 TOTALE 650.000 3.640.000 Status esportatore abituale: 3.640.000/27.000.000*100 ˃ 10% Plafond utilizzabile a marzo 2024: euro 3.130.000 (3.640.000 - 650.000 + 140.000) Caso n. 2 Si supponga che il contribuente del Caso n. 1 a marzo cessi di effettuare operazioni di esportazione. Mentre il plafond solare sarà pari alle esportazioni effettuate nel 2023, decurtato progressivamente degli acquisti con dichiarazione di intento, fino a raggiungere l’importo di euro 2.800.000, nel caso di utilizzo del plafond mensile il contribuente potrebbe, nei mesi successivi, non raggiungere più la soglia del 10 per cento, perdendo quindi la qualifica di esportatore abituale senza più possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA per l’intero anno.