Il mancato rispetto del termine fissato dalla contrattazione collettiva per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari comporta l’ammissione da parte del datore di lavoro dell’insussistenza della condotta contestata e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria limitata di cui al comma 4 dell’art. 18 della L. 300/70 in caso di licenziamento. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5485 depositata il 1° marzo 2024 con la quale, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, ha altresì precisato che tale termine non può essere unilateralmente né prorogato né sospeso, nemmeno a fini integrativi, per l’irrogazione di sanzioni riferite a un’altra contestazione nel contesto del medesimo procedimento disciplinare. IL FATTO Nel caso di specie, in particolare, al lavoratore erano stati mossi due addebiti disciplinari: al primo addebito non era seguita alcuna sanzione disciplinare nel termine di sei giorni dalle giustificazioni rese dal lavoratore, come disposto dal Contratto collettivo specifico di lavoro (CCSL) applicato al rapporto; al secondo addebito, avvenuto a distanza di due settimane dal primo, nello specifico il 15 marzo 2019, erano seguite le giustificazioni del lavoratore il 23 marzo e, successivamente, il licenziamento per giusta causa, intimato il 29 marzo 2019. La norma contrattuale di riferimento era in particolare l’art. 33 del CCSL del 7 luglio 2015 per le aziende appartenenti ai gruppi FCA e CNH e per i lavoratori da esse dipendenti, secondo cui se il provvedimento sanzionatorio non viene comminato entro i sei giorni successivi alla ricezione delle giustificazioni del lavoratore, tali giustificazioni si ritengono accolte. Non si tratta di un caso isolato, in quanto anche altri contratti collettivi, come il CCNL Metalmeccanica-Industria all’art. 8 del Titolo VII (Rapporti in azienda), il CCNL gas e acqua all’art. 21 lett. B), oppure il CCNL Commercio Confcommercio all’art. 240 o il CCNL Cooperative sociali all’art. 42, dispongono l’automatico accoglimento delle giustificazioni fornite dal lavoratore qualora non venga rispettato dal datore di lavoro il termine fissato per l’irrogazione della sanzione disciplinare. Ebbene, nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno ritenuto fondato solamente il primo addebito disciplinare, ricollegando tuttavia alla seconda contestazione, ritenuta non fondata, un effetto integrativo della prima, con proroga del termine previsto dal CCSL. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, dando peraltro continuità a un proprio precedente relativo al CCNL gas e acqua (cfr. Cass. n. 21569/2018), hanno disatteso la appena indicata statuizione della Corte d’Appello, evidenziando come l’indicazione da parte di una norma contrattuale di un termine finale per l’irrogazione della sanzione disciplinare, dalla cui inosservanza derivi l’automatica accettazione delle giustificazioni rese dal lavoratore, costituisce un arricchimento delle garanzie di difesa del lavoratore stesso. Non riconoscere tale valore alla predetta disposizione costituisce, pertanto, una violazione sia della norma stessa, sia del principio di affidamento da parte del lavoratore, secondo cui il potere disciplinare deve essere tempestivamente esercitato dal datore di lavoro al fine di impedire al dipendente di credere che il proprio comportamento sia stato legittimo e corretto in ragione del trascorrere del tempo senza conseguenze sanzionatorie. Del resto, come si evince dal principio di diritto espresso con l’ordinanza in commento, dal momento in cui si perfeziona l’effetto previsto dalla norma collettiva, costituito dalla accettazione delle giustificazioni, e quindi dell’insussistenza dell’addebito disciplinare, il datore di lavoro non può avvalersi della relativa contestazione ad alcun effetto, nemmeno per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l’irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell’ambito di una procedura disciplinare in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni. Sotto il profilo sanzionatorio, il licenziamento intimato senza rispettare il predetto termine fissato dal CCNL (nel caso di specie, dal CCSL) è quindi illegittimo per insussistenza del fatto contestato, e non semplicemente inefficace per mancato rispetto di un termine procedurale. Infatti, intimare un licenziamento fondato su una contestazione rispetto alla quale si è accettata l’insussistenza del fatto addebitato significa intimare un licenziamento privo di un elemento essenziale della giusta causa, perché – appunto – fondato su un fatto insussistente. La tutela applicabile è, pertanto, quella reintegratoria di cui all’art. 18 comma 4 della L. 300/70.