Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, è entrato in vigore il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che riporta le ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto PNRR). In particolare, al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, il Fondo a disposizione è stato incrementato di: - 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, - 3.973milioni di euro per l'anno 2025, - 2.536 milioni di euro per l'anno2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzatala spesa complessiva di: - 684 milioni di euro per l'anno 2024, - 785milioni di euro per l'anno 2025, - 765 milioni di euro per l'anno2026, - 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, - 400 milioni di euro per l'anno 2028. - 260 milioni di euro per l'anno 2029. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente, a regime, con cadenza semestrale, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un’informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). L'informativa di dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, ossia di cui sia stato assunto un impegno contabile, alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per tali finalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e a regime con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al MEF e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le somme previste saranno così destinate: a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà"; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate"; d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026, 153,8milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali"; e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità"; f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie". Il decreto prevede inoltre ulteriori incrementi per i vari programmi già avviati. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti che potrebbero verificarsi, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal PNRR, i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico ReGiS entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L’unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi degli obiettivi previsti dal PNRR. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 91/2007 in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea. Il decreto dispone inoltre misure: - in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; - in materia di alloggi universitari; - in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; - per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura; - per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori; - per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali. Nel titolo II il decreto riporta disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC dedicando il Capo II a disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito e il Capo III all’Università e alla ricerca. Il decreto prevede l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative. Tra le ulteriori misure previste e approfondite vi sono quelle inerenti allo sport, la realizzazione di un’amministrazione digitale, la riorganizzazione in materia di giustizia e in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.