Sostituti d’imposta e intermediari incaricati si preparano all’elaborazione e alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024. Oltre ai dati ordinari identificativi del rapporto di lavoro, il modello, che entro il 18 marzo (la scadenza ordinaria del 16 marzo coincide con un sabato) va anche consegnato ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori autonomi occasionali, contiene una serie di sezioni nuove o aggiornate per accogliere le novità introdotte nel periodo d’imposta 2023. Vediamo di seguito tutti gli aspetti da verificare e gestire con una utile check list. Familiari a carico Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. L’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno unico eventualmente percepito. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera “C”. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due distinti righi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge. N.B. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 55/E/2023, ha specificato che i dati dei figli a carico del lavoratore dipendente devono essere riportati negli appositi campi in caso di fruizione delle agevolazioni ai fini del calcolo dell’addizionale regionale IRPEF o di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit per importo superiore a 258 euro e fino a 3.000 euro. Dati fiscali La Certificazione Unica accoglie i dati fiscali del dipendente: redditi lordi percepiti, ritenute IRPEF nette, trattenute e versate all’Agenzia delle Entrate da sostituto, addizionali regionali e comunali dovuti, detrazioni applicate, contributi per la previdenza complementare esclusi dal reddito, eventuali conguagli effettuati, somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, in riferimento al lavoro notturno o straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva, redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, compensi relativi ad anni precedenti percepiti nell’anno e soggetti a tassazione separata. Devono, inoltre, essere esposti i dati relativi al trattamento di fine rapporto aggiornato a dicembre dell’anno precedente con il calcolo della rivalutazione ed includendo la quota TFR dell’anno appena concluso. N.B. L’ultima parte del CUD è relativa alla scelta dell’8 per mille, per destinare tale percentuale allo Stato o alla Chiesa Cattolica, o del 5 per mille dell’IRPEF, per destinare tale percentuale ad associazioni di volontariato o attività sociali nel comune di residenza o alla ricerca sanitaria o alla ricerca scientifica, nonché del 2 per mille che può essere destinato ai partiti politici. Dati previdenziali ed assistenziali Per quanto riguarda i dati previdenziali e assistenziali INPS (o INPDAP o IPOST) del dipendente (o assimilato al dipendente o pensionato) occorre riportare i dati relativi all’imponibile previdenziale maturato in capo al lavoratore, utile al calcolo delle pensioni, ai contributi INPS (o INPDAP o IPOST) a carico trattenuti e versati o dovuti all’ente previdenziale. Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. N.B. Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni mensili della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall’INPS. La sezione quest’anno contiene anche i dati dei compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettantistici (art. 35 del D.Lgs n. 36/2021) iscritti alla Gestione Separata INPS, compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Per quanto riguarda gli operai edili al punto 4 devono essere inclusi: - i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica); - i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L’importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica); - l’importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) insieme al 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione. Redditi da lavoro sportivo L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Tale importo di 15.000 costituisce una franchigia, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria, da riportare nei punti 1 e/o 2. Nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro. Nei punti 782 e 785 va indicato l’importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro. Fringe benefit I datori di lavoro che hanno erogato fringe benefit nel corso del periodo d’imposta 2023, in applicazione del criterio di cassa, nel campo “Erogazioni in natura”, devono compilare la sezione “Altri dati” del modello di Certificazione Unica 2024, aggiornato quest’anno con il campo 475 che accoglie le erogazioni e i compensi in natura entro il limite innalzato a 3.000, rispetto alla soglia ordinaria prevista per la generalità dei dipendenti. Tra gli importi che rientrano nell’esenzione non c’è il valore di beni e servizi erogati ai dipendenti ma anche la somma in denaro riconosciuta in busta paga a fronte del sostenimento da parte del lavoratore delle spese relative alle utenze di luce, gas e acqua e al buono carburante riconosciuto entro la soglia di 200 euro (da indicare al punto 476). Premi di risultato La legge di Bilancio 2023 ha ridotto al 5% (in luogo del 10%) l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell'anno 2023 da datori di lavoro del settore privato. L’imposta sostitutiva si applica: - sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - ad alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa nel limite di 3.000 euro (4.000 euro se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro) e solo a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno 2022. Nella Certificazione Unica occorre indicare l’ammontare del premio corrisposto (punto 571), la quota di premio per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 5 per cento (punto 572) e l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit (punto 573). Operazioni straordinarie La Certificazione Unica contempla anche una sezione riservata alle operazioni straordinarie di fusione, scissione totale, cessione e conferimento dell’attività oppure inerenti la liquidazione o il fallimento della stessa. Per quanto riguarda la redazione della Certificazione Unica nel caso di operazioni societarie che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta occorre distinguere tra: - operazioni che non portano alla prosecuzione dell’attività; - operazioni che portano alla prosecuzione dell’attività. Nel primo caso la CU deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare, commissario liquidatore. Nel frontespizio nei “Dati relativi al sostituto” devono essere indicati i dati del soggetto estinto, mentre nei “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” si indicheranno i dati del liquidatore/curatore fallimentare/commissario liquidatore. In caso di prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, invece, il soggetto che succede nei rapporti deve trasmettere e consegnare le CU entro i termini ordinari indicando nel campo del frontespizio “Dati relativi al sostituto” i dati relativi al sostituto subentrante che invia la CU. Il codice fiscale del soggetto estinto andrà indicato nella CU nella sezione “Casi particolari di operazioni straordinarie” nel punto 71. Novità e punti di attenzione Compilazione Familiari a carico Valutare eventuale obbligo di inserimento codici fiscali anche in assenza di detrazioni IRPEF o anche in cumulo con l’assegno unico (es. disabili) - verificare stato civile del lavoratore Dati fiscali Esposizione redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta - verifica accantonamento e acconti TFR - 2,5,8 per mille Dati previdenziali ed assistenziali Individuazione enti di riferimento - verifica retribuzioni convenzionali - compensi a lavoratori sportivi - dati cassa edile - operai agricoli OTD Redditi da lavoro sportivo Verifica franchigia e redditi esenti Fringe benefit Distinzione valore da esporre in base alla soglia di esenzione ordinaria o maggiorata Premi di risultato Distinzione valore da esporre in base all’imponibile detassato, ordinario o maggiorato - verifica eventuale conversione in welfare o flexible benefit Operazioni straordinarie Compilazione campi specifici in caso di prosecuzione o cessazione dell’attività del sostituto