I Consulenti del lavoro, con la circolare n. 4 del 5 marzo 2024, della loro Fondazione Studi, approfondiscono le novità del decreto PNRR (D.L. n. 19/2024), relative al DURC e alla fruizione dei benefici normativi e contributivi. Le Finalità del DURC Si ricorda che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è indispensabile per: a) la partecipazione agli appalti; b) usufruire dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti; c) fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente. La finalità del DURC per il legislatore è quello di costituire uno dei presidi contro il lavoro sommerso o irregolare e, in un quadro di rispetto generale di norme di legge e contratti, rappresenta uno stimolo che favorisce la leale concorrenza tra le imprese. DURC e benefici contributivi: i chiarimenti dei Consulenti del Lavoro I benefici normativi e contributivi-assicurativi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC. La circolare dei Consulenti fa notare che il decreto PNRR all’art. 29 fa proprio quanto sostenuto in recente passato proprio dai Consulenti del Lavoro: cioè che il diritto a usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del documento, che ne rappresenta solo un certificato di regolarità contributiva. Tale ragionamento porta ad affermare, giustamente ad avviso di chi scrive, che il diritto al beneficio dipenda dalla posizione soggettiva dell'azienda. Pertanto, il DURC va interpretato come una mera autorizzazione alla fruizione del beneficio contributivo, ragion per cui l’eventuale mancato rilascio non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio. La normativa, confermata dall’art. 29 del D.L. n. 19/2024, prescrive che nel caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza è ora consentito mantenere il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Invece per le violazioni amministrative che non possono o potranno essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici fruiti non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione da parte degli organi della vigilanza. La novella consentirà a regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nonché delle violazioni, anche in caso di accertamento degli organi di vigilanza, cosa in precedenza non realizzabile. Gli Ispettori, prima recuperare le agevolazioni, dovranno verificare preventivamente se l'importo del recupero sia superiore al doppio dell'importo sanzionato ed oggetto di verbalizzazione. Verso il decreto attuativo Le ragioni sottese al decreto PNRR sono quelle, non già non di premiare i soliti furbetti, ma di consentire le circostanze e le condizioni per la fruizione dei benefici per contrastare il lavoro irregolare per far emergere i comportamenti tesi alla regolarizzazione, riservando ad un ulteriore decreto attuativo l'individuazione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In attesa di tale D.M., per l'individuazione delle ulteriori fattispecie, per i Consulenti le uniche violazioni che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono solo quelle già previste dall'All. A D.M. 30 gennaio 2015. Pertanto, il focus dei consulenti è sui commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006. Prima della novella del D.L. n. 19/2024 il citato comma 1175 così recitava “ A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” L’intervento del decreto PNRR Dopo l’intervento dell’art. 29 del D.L. citato, la nuova versione novellata declina le seguenti integrazioni: “All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché” sono sostituite dalle seguenti: “all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché”. dopo il comma 1175 è inserito il seguente: b) “1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”. Nel primo caso, lett a), per i Consulenti, senza attendere il D.M. apposito, come detto, si può fare espresso riferimento alla normativa vigente, cioè a quella del D.M. 30 gennaio 2015, allegato A). Pertanto, le violazioni, indicate nel comma 1176 della citata legge 296, ove rientranti nell’art. 8 del D.M. 30 gennaio 2015, già costituivano e continuano a costituire motivo ostativo per il rilascio del DURC. Il decreto PNRR semmai rafforza quanto già previsto dalla normativa previgente. Nel secondo caso, lett. b), come già detto , in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sarà consentito mantenere il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; mentre per le violazioni amministrative che non potranno essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici fruiti non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione da parte degli organi della vigilanza.