Con il messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024, l'INPS ha fornito chiarimenti in tema di incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024. L’articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024 ha coordinato la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento con la modifica della disciplina della pensione anticipata flessibile prevista dall’articolo 1, comma 139, della legge di Bilancio 2024, che ha innovato l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, estendendo il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Al paragrafo 6 della circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 l'INPS ha illustrato che, per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al: - 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO; - 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO; - 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO; - 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.