L’istituto della compensazione, previsto dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, concede la possibilità ai contribuenti di saldare i debiti tributari, i contributi previdenziali e le somme dovute al fisco mediante compensazione con crediti tributari che emergono dalle dichiarazioni trasmesse. L’istituto ha subìto negli anni svariate limitazioni, infatti già con l’art. 31, D.L. n. 78/2010 è stato previsto un vincolo alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, qualora il contribuente abbia a proprio carico ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), con l’intento di evitare utilizzi impropri dei crediti fiscali, ha introdotto a partire dal 1° luglio 2024 diverse restrizioni all’utilizzo delle compensazioni fiscali tramite modello F24. Modelli F24 con compensazioni solo attraverso i servizi telematici delle Entrate La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94, lettera a, e 95) prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), per l'invio degli F24 contenenti compensazioni orizzontali. Tale obbligo si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Prima della legge di Bilancio 2024 potevano essere eseguiti i versamenti in compensazione mediante i servizi diversi da quelli telematici (home banking) qualora il modello F24 riportasse un saldo positivo. Modalità di compensazione Tipi di compensazione Decorrenza Entratel Compensazioni F24 con saldo positivo Compensazioni con F24 a zero 1° luglio 2024 Divieto di compensazione con ruoli scaduti superiori a 100.000 euro L’art. 1, comma 94, della legge di Bilancio 2024, inserisce un’integrazione all’art. 37, D.L. n. 223/2006, introducendo un divieto di compensazione che opera laddove ci siano ruoli o carichi scaduti superiori a 100.000 euro. Condizioni divieto di compensazione ruoli > 100.000 euro Decorrenza - termini di pagamento scaduti 1° luglio 2024 - non vi siano provvedimenti di sospensione ruoli - siano ancora dovuti pagamenti Il divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Dal suo canto l’Ufficio può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Divieto di compensazione in caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA Prima della legge di Bilancio 2024 il divieto di compensazione orizzontale esisteva nei soli casi di provvedimento di cessazione della partita IVA emesso ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972; secondo quanto previsto dalla legge n. 213/2023 (art. 1, commi 97 e 98), adesso opera anche in conseguenza della mancata comparizione del contribuente alla richiesta dell’Ufficio o in caso di esito negativo dei controlli documentali effettuati. Esclusione dalla compensazione Decorrenza Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate su cessazione della partita IVA Data di notifica del provvedimento di cessazione Cessazione d’ufficio della partita IVA associata a profili di rischio per inadempimento tributario Inoltre, le limitazioni previste per i soggetti destinatari del provvedimento di cessazione si estendono anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività. Crediti INPS e INAIL: compensazione dal 10° giorno successivo alla presentazione delle dichiarazioni L’art. 1, comma 97, della legge di Bilancio 2024 prevede che i crediti INPS delle gestioni artigiani, commercianti e separata possono essere compensati a partire dal 10° giorno successivo all’invio della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito stesso. Crediti INPS e INAIL utilizzo in compensazione Decorrenza Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per importi superiori a 5.000 euro Provvedimenti adottati di concerto tra il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e i Direttori generali INPS e INAIL Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.