Previsto dall’articolo 39 bis del Decreto Lavoro, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turismo viene prorogato dalla Manovra 2024 che amplia, di fatto, la platea dei beneficiari. Non solo, dunque, lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Dal 1° gennaio di quest’anno e fino al 30 giugno 2024, anche i lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno usufruire del trattamento, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, che non concorre alla formazione del reddito. La misura in esame è oggetto di analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento “Trattamento integrativo speciale nel settore turismo”; si parte dalla trattazione dell’articolo 39 bis del Decreto Lavoro citato, per poi soffermarsi sulle previsioni dell’ultima legge di Bilancio che ritorna sull’agevolazione all’articolo 1, commi dal 21 al 25. Forniti anche uno schema con le principali informazioni della misura e alcuni esempi pratici della retribuzione da corrispondere ai dipendenti nel caso di prestazioni svolte durante il lavoro notturno e il lavoro straordinario festivo. Le voci retributive interessate Le voci interessate dal beneficio in esame sono: • lavoro straordinario; • lavoro notturno. Per la concreta applicazione di entrambe le variabili contributive, occorre verificare il testo della contrattazione collettiva applicata, in quanto il D.Lgs. n. 66/2003 delega espressamente alle parti la possibilità di modificare durata e parametri di riferimento. Nello specifico, viene definito lavoratore notturno chi: • durante il periodo notturno, come in precedenza definito, svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; • in assenza della disciplina collettiva, svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, riproporzionabili in caso di lavoro a tempo parziale; • durante il periodo notturno, svolge almeno una parte del suo orario di lavoro secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, la portata dell’agevolazione ha un ambito esteso per quanto concerne il lavoro notturno, ma ha un ambito molto limitato relativamente allo straordinario effettuato nei giorni festivi, se non altro perché questi ultimi sono un numero esiguo e solo parte dell’orario di lavoro prestato in queste giornate è espressamente qualificabile come straordinario. La Manovra 2024 Con l’articolo 1, commi dal 21 al 25, della Legge n. 213/2023, la normativa ritorna sul trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e/o e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi e dispone che il periodo interessato all’applicazione va dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Il comma 21 precisa che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della Legge n. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito. Tale trattamento si applica nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento alle prestazioni di: - lavoro notturno; - lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024. Il datore di lavoro può erogare il trattamento integrativo speciale corrente e/o arretrato a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno. Relativamente al requisito reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande. Al riguardo, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono, il cosiddetto “principio di cassa allargato”.