Il DL n. 19 del 2 marzo 2024, di attuazione del PNRR, inserisce l’art. 551 bis nel Codice di procedura Civile con la rubrica “Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi”, il quale prevede la perdita di efficacia del pignoramento verso terzi qualora siano decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse del creditore al mantenimento del vincolo pignoratizio. Noto è, che il pignoramento presso terzi rappresenta una forma di espropriazione forzata avente ad oggetto crediti, che il debitore vanta nei confronti di terzi o, beni mobili del debitore, che si trovino nel possesso di soggetti terzi. Sono, pertanto, tre i soggetti coinvolti nella descritta fattispecie: il creditore procedente, il debitore esecutato ed il terzo pignorato. Orbene, la nuova normativa ha posto l’attenzione sul terzo, possessore o creditore del debitore, prevedendo che le somme pignorate presso i terzi, una volta decorsi dieci anni dalla avvenuta notifica verso costoro del pignoramento, perdano efficacia in mancanza di assegnazione mediante ordinanza. La finalità della novità normativa è diretta, quindi, ad evitare il blocco delle somme pignorate presso i terzi sine die e a conferire certezza della loro liberazione, trascorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento senza che sia intervenuta l’ordinanza di assegnazione delle somme. Il primo comma del citato articolo prevede, infatti, che: “Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.” La dichiarazione a cui si fa riferimento è la dichiarazione di interesse del creditore al mantenimento del vincolo pignoratizio. Il creditore pignorante o il creditore intervenuto potranno, infatti, notificare a tutte le parti e al terzo, una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, “nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale.” La dichiarazione deve contenere l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura nonché, l'attestazione che il credito persiste e, qualora sia notificata dal creditore intervenuto, deve contenere anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse deve essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del pignoramento, al trascorrere dei dieci anni, potrà farsi valere solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stata notificata e depositata la dichiarazione di interesse nei termini indicati. Conseguentemente, in mancanza della notifica della dichiarazione di interesse entro il termine dei dieci anni il terzo, dopo i successivi sei mesi, sarà liberato dagli obblighi che la legge impone al custode. In presenza delle descritte condizioni, l’articolo in esame prevede testualmente: “l’estinzione di diritto del processo esecutivo decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.” La descritta disciplina, che è ora al vaglio per la conversione in legge, trova applicazione anche in ipotesi di esecuzione sospesa. È opportuno volgere l’attenzione alle procedure di pignoramento presso terzi pendenti alla data di entrata in vigore del presente DL, che si ricorda essere il 2 marzo 2024, per le quali è previsto che, qualora siano decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento, ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perderà efficacia se non sarà notificata entro il 2 marzo 2026, con conseguente liberazione del terzo dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile. Medesimo scenario si prospetta per il pignoramento di crediti presso terzi, pendente sempre da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale perderà efficacia qualora il creditore procedente o il creditore intervenuto non effettuino la notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il 2 marzo 2026. In relazione, invece, agli interessi si evidenzia che i crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, cesseranno di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione non sarà notificata al terzo entro novanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl) e, quindi, entro il 31 maggio 2024 unitamente alla dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento. Gli interessi riprenderanno così a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.