L’accordo politico sul nuovo regolamento imballaggi (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE - COM/2022/677 final) tra il Consiglio dei Ministri europei e i rappresentanti del Parlamento europeo è stato raggiunto il 4 marzo 2024, e successivamente, il 15 marzo, in seno alla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper I), si è avuta l’approvazione del testo di compromesso finale, che è così stato inviato al presidente della commissione del Parlamento europeo sull’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), il francese Pascal Canfin. Seguirà poi l’adozione formale delle assemblee dei due organi, Consiglio e Parlamento, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, presumibilmente entro un anno e mezzo e si applicherà diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore. La nuova regolamentazione riguarda un settore complesso e importante sul piano economico, che genera un fatturato complessivo di 370 miliardi di euro in Europa e per questo riveste un ruolo significativo e grandi potenzialità, nell’ottica della transizione eco-digitale europea, volta a trasformare l’economia lineare dell’Unione in una economia circolare pulita e sostenibile, in linea con il grande piano del Green Deal europeo, cercando di bilanciare gli interessi non sempre convergenti tra impresa e ambiente. I rifiuti prodotti dagli imballaggi sono il maggior numero di rifiuti immessi dall’ambiente, gli imballaggi sono troppi e molte volte sono superflui o comunque sono fatti di sostanze che possono essere sostituite da altre ecocompatibili (basta leggere il lungo elenco riportato nell’allegato alla proposta: scatole per dolci; pellicola che ricopre le custodie di CD; buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste, pizzi per torte venduti con le torte; rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta; vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita; bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili; grucce per indumenti, vendute con un indumento; capsule per caffè, cioccolata e latte; sacchetti di alluminio per tè e caffè, etc etc). I problemi da affrontare sono di non poco conto e a volte può sembrare di cercare di voler svuotare il mare con un secchiello, dato che all’aumento delle percentuali di riciclaggio, si assiste a una crescita della quantità di rifiuti generati dagli imballaggi più rapida della quantità riciclata: negli ultimi dieci anni, dice la stessa Ue, la quantità di rifiuti di imballaggio è aumentata di circa il 25% e dovrebbe aumentare di un ulteriore 19% entro il 2030 in assenza di interventi. Addirittura, per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio di plastica, l'aumento previsto è del 46% entro il 2030. Proprio per questo abbiamo bisogno di strumenti più forti e concretamente utilizzabili, nel possibile rispetto di tutti gli attori coinvolti. Quali sono le deroghe al regolamento che gli Stati possono concedere Sin dal suo insediamento, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha messo la nuova proposta di regolamento sugli imballaggi tra i temi caldi da seguire, non mancando di esprimere la sua perplessità “sia per il veicolo normativo scelto, un regolamento, che non lascia alcuna flessibilità di applicazione, sia per i contenuti”. Uno dei punti su cui l’Italia insisteva maggiormente, in effetti, riguardava gli obiettivi di riciclo e riuso e su questo il nostro Governo sembra aver ottenuto soddisfazione grazie alla facoltà riconosciuta agli Stati Ue di concedere deroghe agli operatori dei settori coinvolti qualora i singoli materiali di imballaggio abbiano superato di almeno il 5% gli obiettivi di riciclo definiti dal nuovo regolamento. La nota di Palazzo Chigi a questo proposito recita: “Gli emendamenti approvati incentivano tecnologie in cui stiamo investendo, come il riciclo chimico. Salvaguardano inoltre settori in cui le nostre aziende hanno accresciuto la riciclabilità degli imballaggi, in cui siamo all’avanguardia, come quello delle plastiche compostabili, o in cui esportiamo prodotti di eccellenza, come vini, spumanti, vermouth e distillati. Nella gestione dei rifiuti, libertà di scelta è concessa tra l’adozione del deposito cauzionale e il mantenimento di modelli virtuosi di raccolta separata, come quello italiano”. Quali sono i punti principali dell’accordo provvisorio L’accordo politico sul testo del nuovo regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) appare importante anche perché, per la prima volta, includerà obiettivi vincolanti di prevenzione dei rifiuti nell’intento di contrastare il preoccupante aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nel vecchio continente: sotto tale profilo, in linea con la gerarchia dei rifiuti, la proposta di regolamento mira a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e ingiungendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Nel contempo, il provvedimento dovrà armonizzare il mercato interno degli imballaggi e promuovere l'economia circolare, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita (life-cycle) degli imballaggi. Gli imballaggi dovranno essere sicuri, sostenibili e riciclabili, con una drastica riduzione delle sostanze che destano preoccupazione. Sarà anche migliorata l’etichettatura, armonizzando le informazioni rivolte ai consumatori. In sintesi, il testo dell'accordo provvisorio: - mantiene la maggior parte delle prescrizioni di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione; - rafforza le prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi introducendo una restrizione sull'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinate soglie (al fine di evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i colegislatori hanno incaricato la Commissione europea di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento); - mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica (i colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale degli imballaggi); - prevede che la Commissione riesamini l'attuazione degli obiettivi per il 2030 e valuti la fattibilità degli obiettivi per il 2040; - invita, altresì, la Commissione a valutare, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire prescrizioni di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi di plastica; - mira a ridurre gli imballaggi superflui fissando al 50% la proporzione massima di spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico e imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione sia già applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento). Quali sono gli obiettivi di riutilizzo e gli obblighi di ricarica Scendiamo più nei dettagli, affidandoci alle note diffuse dal Consilium e dando una lettura veloce al testo che manderà in pensione la direttiva 94/62/UE, più volte modificata nel corso di questi anni. Orbene, come anticipato, la proposta di regolamento, fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Tali obiettivi sono diversi a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori: - bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), - imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con i prodotti alimentari) - imballaggi multipli. Gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali prescrizioni. L'accordo introduce una deroga generale di cinque anni rinnovabile al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui: - lo Stato Ue che concede l'esenzione supera di cinque punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025 e dovrebbe superare di cinque punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030 - lo Stato Ue che concede l'esenzione è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti; - gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti nel regolamento Viene prevista una esenzione per le microimprese dal conseguimento di tali obiettivi e la possibilità per gli operatori economici di formare raggruppamenti di massimo cinque distributori finali per conseguire gli obiettivi di riutilizzo concernenti le bevande. Quali sono gli obblighi per i take-away per bevande e alimenti pronti con contenitori portati da casa La proposta introduce l'obbligo per le imprese che vendono prodotti da asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività che offrono prodotti da asporto dovranno cercare di proporre il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo. Perché sono introdotti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione Secondo la proposta di regolamento, entro il 2029 gli Stati Ue dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori di metallo monouso per bevande all'anno. Per conseguire questo ambizioso obiettivo, ogni singolo Paese europeo dovrà istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per tali formati di imballaggio: le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, se tali sistemi raggiungeranno l'obiettivo del 90% entro il 2029. Una esenzione importante è stata aggiunta dai colegislatori dall'obbligo di introdurre un sistema di deposito cauzionale e restituzione per quegli Stati Ue che raggiungeranno un tasso di raccolta differenziata superiore all'80% nel 2026 e che presenteranno un piano di attuazione con una strategia per conseguire l'obiettivo generale di raccolta differenziata del 90%. Quali formati di imballaggio vengono vietati Il nuovo regolamento su “Packaging and Packaging Waste” introdurrà delle restrizioni per determinati formati di imballaggio, compresi gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli, per alimenti e bevande, condimenti e salse nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, e per i piccoli prodotti cosmetici e per l'igiene utilizzati nel settore alberghiero e della ristorazione (ad esempio, flaconi di shampoo o lozione per il corpo) nonché per le borse di plastica in materiale ultraleggero (ad esempio quelle offerte sui mercati dei generi alimentari sfusi).