Con la circolare n. 50 del 25 marzo 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l’esposizione sul flusso Uniemens delle quote di retribuzione e il versamento dei contributi eccedenti il massimale contributivo per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Con la riforma del lavoro sportivo, introdotta con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è stata prevista per i lavoratori sportivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro”. Con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023 sono estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che, per l’anno 2024, è pari a 119.650,00 euro. Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro. Uniemens Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>). Si rammenta al riguardo che i criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995. In particolare, al fine di esporre i dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) e, per i lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, i dati relativi al versamento dello 0,20 per cento al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, i sottoelencati elementi devono essere valorizzati come segue: <ImpEccMass1Sport> Per gli sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “SZ”, deve essere indicato l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 383,00 euro) e il massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (per il 2024 pari a 2.796,00 euro), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero compreso fra i predetti massimali; per gli sportivi privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “ST”, deve essere indicato l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995 (per il 2024 pari a 119.650,00 euro) e il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 872.251,00 euro). <ContrEccMass1Sport> In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> determinato sulla base delle regole sopra specificate. L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>. <ImpEccMass2Sport> I criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995. In particolare: per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “SZ”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 2.796,00 euro), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero eccedente il predetto massimale; per gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “ST”, deve essere indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 872.251,00 euro). <ContrEccMass2Sport> In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale calcolata sull’imponibile <ImpEccMass2Sport> determinato sulla base delle regole sopra descritte. L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>. Regolarizzazione dei periodi pregressi Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi. A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale. Pertanto, per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “M052”, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti” o il valore “M039” avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”; –nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento; – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale nel mese; – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento pari alla percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dell’importo esposto in <BaseRif>. Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica. Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese di aprile 2024. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.