Qualora nel corso di un procedimento per reati tributari venga applicata una misura cautelare di carattere personale il Tribunale del riesame deve verificare la fondatezza giuridica del provvedimento e l'adeguatezza della motivazione che lo giustifica. Lo afferma la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 6594 del 14 febbraio 2024. IL FATTO Il caso di specie trae origine dal provvedimento tramite il quale il Tribunale del riesame di Napoli aveva rigetto l'appello proposto da parte del difensore dell'indagato nei confronti di un provvedimento tramite il quale il Gip del medesimo Tribunale applicava la misura della custodia cautelare in carcere nel corso di un procedimento diretto all'accertamento di reati tributari. Ricorreva il difensore dell'indagato in sede di cassazione deducendo le evidenti carenze nella motivazione del provvedimento emesso in sede di riesame, osservava la tesi difensiva come i giudici avessero in effetti omesso di verificare la fondatezza del provvedimento emesso dal Gip. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte degli Ermellini con la sentenza qui in commento che ritengono infondata la richiesta di annullamento. Alla base delle loro conclusioni i giudici della Cassazione pongono un esame del modus operandi del riesame sicuramente conforme ai canoni previsti dalla normativa in tali casi. Non è necessario infatti che il provvedimento emesso in sede di riesame verifichi in maniera approfondita la presenza di tutte le condizioni legittimanti l'emissione dell'atto portato al suo esame. Compito dei giudici del riesame prosegue la motivazione della sentenza, qui in commento sarà semplicemente quello di valutare e verificare la fondatezza giuridica dell'oggetto del ricorso nonché la adeguatezza della motivazione che lo sorregge. Il Tribunale del riesame non svolge un vero e proprio giudizio di merito circa la necessità di applicare la misura cautelare limitandosi ad una più leggera verifica dei presupposti formali previsti dalla normativa per la sua operatività.