In arrivo l’esonero contributivo totale in caso di assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza a persone over 80 titolari dell’indennità di accompagnamento. È quanto previsto dall’articolo 29 (commi da 15 a 18) del D.L. n. 19/2024 (decreto PNRR), attualmente all’esame della Commissione alla Camera. La misura, tuttavia, non è strutturale ma valevole sino al 31 dicembre del 2025, con avvio a partire da una data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per la fruizione dell’esonero sono previste le seguenti condizioni: deve trattarsi di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato; il lavoratore deve svolgere mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro. Il beneficio non spetta, invece, nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ossia: assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, che fruiscono dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; assistenza dei mutilati ed invalidi civili che fruiscono di determinate provvidenze, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; assistenza dei ciechi civili che fruiscono del particolare trattamento di pensione a carico dell’Opera nazionale per i ciechi civili, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.