Con la risposta n. 111 del 21 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di liquidazione IVA di gruppo e divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti. La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo - disciplinata dall'articolo 73, ultimo comma, del decreto IVA e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come da ultimo novellato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017 - consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo. Il sistema è volto ad agevolare (almeno da un punto di vista finanziario) i gruppi societari che, in tal modo, riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre. L'articolo 1, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto IVA, introducendo il divieto, con decorrenza dal 2008, per le società che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo, di far confluire nei calcoli compensativi della procedura la propria eccedenza di credito IVA derivante dal periodo d'imposta precedente. Detta eccedenza, pertanto, in deroga ai principi generali in tema di gruppo IVA, resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, che può compensarla orizzontalmente, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero chiederne il rimborso al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto IVA. Va ricordato, infine, che prima della modifica innanzi citata, i crediti pregressi delle società confluivano nella procedura di liquidazione IVA di gruppo. Poste tali premesse, nel caso di specie il dubbio interpretativo nasce dalla circostanza che il credito IVA, sebbene sorto nel 2004, ossia prima del 2008 - e, quindi, in un periodo antecedente le modifiche recate dalla legge n. 244 del 2007, con l'effetto che avrebbe dovuto confluire nella prima liquidazione IVA di gruppo avviata nel 2005 sisia "rigenerato" e sia, dunque, utilizzabile in detrazione, a seguito del riversamento eseguito nel 2023 a definizione delle pendenze in essere, quando è in corso una nuova procedura di liquidazione IVA di gruppo - rispetto alla quale le regole vigenti vietano di far confluire crediti pregressi. L'istante, dunque, chiede di chiarire se detto credito IVA debba o meno confluire nell'attuale IVA di gruppo, come ipotizzato in sede di contenzioso. Orbene, con la risoluzione del 18 febbraio 2014, n. 21/E, sebbene con riferimento ad una diversa fattispecie, l'Amministrazione finanziaria ha affermato il principio secondo cui « [...] il comma 64 sopra richiamato [dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ndr], nell'individuare le modalità di entrata in vigore della modifica normativa, non ha attribuito rilievo al periodo di maturazione delle eccedenze, ma ha esclusivamente denegato il trasferimento del credito maturato ante ingresso nell'IVA di gruppo a partire dalla liquidazione di gruppo relativa al 2008. Da ciò discende che la preclusione opera per tutte le liquidazioni IVA di gruppo effettuate a partire da tale momento, senza che assuma rilievo la circostanza che, al momento di maturazione dell'eccedenza a credito, la disposizione non era ancora entrata in vigore». Il documento di prassi prosegue chiarendo ulteriormente che, «[...] l'intento legislativo è stato quello di creare, a partire dal 2008, una netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all'ingresso di una società nella procedura dell'IVA di gruppo [...]». Pertanto, nel caso di specie, l'eccedenza IVA computabile in detrazione a seguito del riversamento operato nell'anno 2023, incontra il limite del citato articolo 1, comma 63, della legge n. 244 del 2007, nel senso che detta eccedenza non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l'ha maturata finché la stessa partecipa ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. Nella dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023, il credito in questione dovrà essere indicato nel rigo VL40 e, in quanto non trasferibile al gruppo, dovrà essere riportato nel rigo VX2, campo 1, e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6.