I lavoratori del settore sportivo che, durante il 2023, hanno percepito redditi derivanti dalla propria attività devono porre particolare attenzione nella compilazione del modello 730/2024. Infatti, dal 1° luglio 2023 è operativa la riforma del lavoro sportivo, introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. In sintesi, salvo alcune regole transitorie, si è passati dalla precedente disciplina che inquadrava tali redditi come redditi diversi a quella nuova che li qualifica, a seconda delle modalità di svolgimento, in redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Tale data, quindi, rappresenta una sorta di spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina, con evidenti conseguenze in termini di compilazione del modello e, chiaramente, di tassazione dei redditi. Proviamo, dunque, a fare chiarezza su come comportarsi in presenza di tali tipologie di redditi, non prima, però, di aver sintetizzato le regole di tassazione ante e post riforma. Regole applicabili fino al 30 giugno 2023 Fino al 30 giugno 2023, i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti sono qualificati come redditi diversi con l’applicazione un particolare regime previsto dall’art. 67, comma 1, lettera m) e dall’art. 69 del TUIR. In particolare, le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalla società Sport e Salute S.p.A., dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica sono assoggettati ad imposizione secondo le seguenti modalità: - i primi 10.000 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; - sulla parte che eccede 10.000 euro fino a 30.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’imposta, con un’aliquota primo scaglione di reddito (23%), maggiorato delle addizionali IRPEF; - sulle somme eccedenti 30.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con un’aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorato delle addizionali IRPEF. Impatto sulla compilazione del modello 730/2024 Per queste somme percepite fino al 30 giugno 2023, va compilato il quadro D, rigo D4 indicando il codice 12. Va invece utilizzato il codice 13 per i redditi che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Nella CU, alla sezione Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, questi redditi sono riportati nel punto 1 “Causale”, con la lettera N1. Novità introdotte dalla riforma A decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo. Andando nel dettaglio delle regole di tassazione, è previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021). Ai fini di quanto detto sopra, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un’apposita autocertificazione con cui attesta l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (art. 36, comma 6-bis, D.Lgs. n. 36/2021). Impatto sulla compilazione del modello 730/2024 In caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo, va compilato il quadro C indicando, nei righi C1-C3, il codice 8. Nella Certificazione Unica i redditi di cui si discute sono indicati nei punti 781 e 784. In caso di redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, va compilato il Quadro D, rigo D3 indicando il codice 5. Nella CU, alla sezione Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, questi redditi sono riportati nel punto 1 “Causale”, con la lettera N3. In presenza dei redditi sopra indicati, chi presta assistenza fiscale deve determinare l'ammontare dell'agevolazione fiscale spettante pari a 15.000 diminuita dell'agevolazione già fruita ante 1° luglio 2023. Infatti, occorre tener conto della disciplina transitoria prevista dalle nuove disposizioni: per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi ricompresi nei redditi diversi in base alla vecchia formulazione dell’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi delle disposizioni introdotte dalla riforma dello sport (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 (art. 51, comma 1-bis, D.Lgs. n. 36/2021). Redditi percepiti da atleti professionisti di età inferiore a 23 anni La riforma ha anche previsto che, al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro. In caso di superamento di detto limite, l’importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le suddette disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro (art. 36, comma 6-ter, D.Lgs. n. 36/2021). Pertanto, in caso di redditi di lavoro dipendente percepiti da atleti e atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni, va compilato il quadro C indicando, nei righi C1-C3, il codice 9. Nella Certificazione Unica i redditi di cui si discute sono indicati nei punti 782 e 785. Chi presta assistenza fiscale deve sommare tutti gli importi dei righi da C1 a C3 con il codice 9 nella colonna 1 e sul totale così determinato applicare l'abbattimento massimo di 15.000 euro da applicare direttamente nella determinazione del reddito complessivo.