Per la Riforma fiscale è già tempo di effettuare il primo tagliando: infatti, nel Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024, il Governo ha approvato, in prima lettura, un decreto legislativo che rivede, tra le altre cose, le tempistiche e le modalità di alcuni adempimenti riformati con il D.Lgs. n. 1/2024. La revisione è anche il frutto di un confronto con gli operatori del settore (in primis i Dottori commercialisti ed esperti contabili) i quali hanno evidenziato alcune criticità delle norme riformate. Ad esempio, si intende concedere maggior tempo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi spostando il termine dal 15 al 31 ottobre. Altra modifica dovrebbe interessare i termini di versamento dell’IVA se di importo inferiore a 100 euro. Ed ancora, dovrebbe essere estesa la platea dei soggetti cui è possibile concedere la delega per poter accedere al proprio modello 730 precompilato. Proviamo ad analizzare le novità in arrivo, così come risultano dalle bozze del decreto che, è bene ricordarlo nuovamente, al momento è ancora in fase dibattimentale, seppur già approvato, in prima lettura, dal Governo. Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi Si guadagnano due settimane in più per la trasmissione, in modalità telematica, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP. Infatti, il correttivo interviene sull’art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024 che ha rivisto la tempistica di presentazione delle dichiarazioni già a partire dal 2024. Nello specifico, è stato previsto: - la dichiarazione, per i soggetti non obbligati all’invio telematico, può essere presentata ad un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno; - invece, tutti coloro i quali trasmettono la dichiarazione in via telematica, con effetto dal 2 maggio 2024 possono inviarla entro il termine del 30 settembre (in precedenza era 30 novembre). Per i soggetti IRES, il temine passa dall’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al nono mese. Con effetto dal 1° aprile 2025, inoltre, i suddetti termini sono, rispettivamente: - soggetti non obbligati all’invio telematico: dal 1° aprile al 30 giugno; - soggetti obbligati all’invio telematico: dal 1° aprile al 30 settembre (o nono mese per i soggetti IRES. In materia è intervenuto, successivamente l’art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024 (decreto che ha introdotto il concordato preventivo biennale) il quale ha stabilito che relativamente al periodo d’imposta 2023 (Modello Redditi 2024) il termine ultimo di presentazione è fissato al 15 ottobre 2024 (o giorno 15 del decimo mese per i soggetti IRES). Ebbene, con il correttivo si interviene su tre fronti: - il termine del 1° aprile diventa 15 aprile; - il termine del 15 ottobre diventa 31 ottobre o decimo mese per i soggetti IRES; - viene abrogato il suddetto art. 38. In definitiva, già dal 2024, le dichiarazioni dei redditi possono essere presentate, in via telematica, entro il 31 ottobre. Delega per il modello 730 Un’altra novità riguarda la possibilità di delegare soggetti terzi per adempiere alla presentazione del modello 730 in modalità precompilato. Attualmente, il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato. I professionisti che possono essere delegati sono gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Con la modifica proposta, la possibilità di delega viene estesa, a partire dal 2025, agli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998. Quindi, oltre ai professionisti sopra richiamati, si potranno delegare anche: - i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; - le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; - gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Altre novità Oltre a quanto detto fin qui, nel decreto correttivo ci sono altre novità che interessano gli ISA, i versamenti dell’IVA e le Certificazioni Uniche. Andando nello specifico, si segnalano: - il termine del 15 aprile a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati ISA; - il termine del 16 gennaio per il versamento dell’IVA relativo al mese di dicembre: ci si riferisce ai versamenti che non superano i 100 euro per i quali, il D.Lgs. n. 1/2024 ha previsto che il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno; stesso discorso per i trimestrali per i quali viene spostato dal 16 dicembre al 16 novembre il termine ultimo per il versamento; - il termine del 31 marzo per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Tale novità, chiaramente, scatta dal 2025; - la messa a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (presumibilmente nel cassetto fiscale), di servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.