Entro il prossimo 15 luglio è possibile usufruire della seconda finestra prevista dalla normativa, dopo il termine precedente del 31 marzo, per presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale. La disciplina contempla una ulteriore possibilità di accesso nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 30 novembre (istanza tardiva con risposta dell’INPS entro il 31 dicembre). Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini previsti residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023). Una misura di flessibilità in uscita in proroga E’ da ricordarsi come l’APE sociale è stato attivato per la prima volta dalla legge di Bilancio per il 2017 in modo sperimentale unitamente a quelle che furono definite come altre misure dell’”alveare di flessibilità” che erano l’APE volontaria e l’APE aziendale ed è stato più volte rinnovato sino a oggi (da ultimo con la legge di Bilancio 2024) con scadenza il 31 dicembre 2024 con l’elevamento da 63 anni a 63 anni e 5 mesi del requisito anagrafico comune a tutte le categorie tutelate. Non sono state invece introdotte modifiche rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio. L’APE sociale è una prestazione di natura assistenziale, con un massimale di importo mensile, che può essere richiesta da soggetti appartenenti a predefinite categorie di bisogno, nel caso in cui volessero lasciare il lavoro prima dei requisiti ordinari. La prestazione svolge la funzione di reddito-ponte in attesa del compimento dei primi requisiti utili al pensionamento. Per quel che riguarda i requisiti soggettivi che devono abbinarsi al requisito anagrafico, il beneficiario deve appartenere a una delle categorie tutelate, vale a dire disoccupati di lungo corso, invalidi dal 74%, caregiver e addetti ai lavori gravosi. Per ciascuna di queste categorie è disposto un differente requisito di contribuzione rappresentato da 30 anni di versamenti per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e per gli invalidi dal 74%; 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi, 32 anni per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Si prevede poi una sorta di bonus contributivo per le lavoratrici madri con una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due anni di sconto. L’indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro. L’ APE sociale non è compatibile con la NASpI e le altre prestazioni per disoccupazione. Se ne esclude poi la percezione in caso di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. Va poi ricordato come la legge di Bilancio 2024 ha introdotto un vincolo alla cumulabilità del beneficio con i redditi da lavoro, compatibile unicamente con redditi da lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro annui (in precedenza l’APE sociale era compatibile con redditi da lavoro dipendente fino a 8 mila euro annui e con redditi da lavoro autonomo fino a 4.800 euro annui). La richiesta I soggetti che entro il 31 dicembre 2024 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il secondo termine del 15 luglio 2024 con risposta dell’Ente previdenziale entro il 15 ottobre. Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione, questo al fine di non perdere ratei di trattamenti. Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali INPS di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali (sito on line dell’Ente previdenziale attraverso il servizio dedicato, Contact center e Enti di patronato e intermediari dell'istituto). L'indennità dell’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell’attività lavorativa. I ragionamenti sul futuro Ampliando lo spettrogramma di osservazione quale può essere il futuro dell’APE sociale? Va ricordato come il tema si inserisce nel contesto evolutivo della legge di Bilancio 2025 che si colloca nell’impianto e nelle novità previste dalla riforma della governance UE i cui principali tratti, come ha ricordato la Ragioneria generale dello Stato in una specifica audizione parlamentare, sono rappresentanti dal maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio (che vede un allungamento da 3 a 4/5 anni dell’orizzonte di programmazione nel quale gli obiettivi sono fissati - e non modificabili - per l’intero arco temporale del Piano strutturale che ciascun Paese è chiamato a predisporre), la maggiore attenzione alle riforme strutturali e agli investimenti (a cui si collega la possibilità di estendere il periodo di aggiustamento del Piano strutturale da 4 a 7 anni) e il passaggio da indicatori di bilancio incentrati esclusivamente sul saldo ad una traiettoria di spesa netta definita in termini di tasso di variazione nominale. Maggiore attenzione, si sottolinea, andrà posta su cosa la spesa pubblica sia in grado di produrre e su quali siano i suoi effetti, affinché, nel limite del vincolo complessivo, sia possibile massimizzare il valore prodotto e i risultati ottenuti. Nel Country Report dedicato all’Italia dalla Commissione UE lo scorso 19 giugno si evidenzia come, anche alla luce dell’evoluzione demografica, la spesa pensionistica in percentuale del PIL è tra le più alte in UE (nel 2022, 15,6% del PIL rispetto all’11,4% nell’UE) che limita le risorse disponibili per la spesa a sostegno della crescita, soprattutto in considerazione della situazione di elevato livello di debito pubblico e si auspica un ritorno pieno alla riforma del 2011 che nella prospettiva UE avrebbe il pregio di creare spazi per altra spesa sociale e orientata alla crescita. Come ha rimarcato in più occasioni la Corte dei Conti nel caso dell’APE sociale si è in presenza di uno strumento valutato favorevolmente sin dalla sua introduzione avendo esso il mirato obiettivo di andare incontro a specifiche categorie di pensionandi. Al riguardo, i dati relativi alle domande tempo per tempo presentate confermano la rilevanza dello strumento quale canale di ammortizzazione sociale, una funzione che è venuta nel tempo rafforzandosi con l’allargamento dei requisiti e l’estensione del beneficio a lavoratori di nuovi settori produttivi. Pur con tutti i caveat e la difficoltà di fare previsioni, l’APE sociale sembra allora una misura che potrebbe essere oggetto di una riflessione ragionata per una eventuale ulteriore proroga o stabilizzazione.