Decreto Coesione, altri 18 milioni per la Cig degli ex dipendenti Alitalia

Ancora soldi per la cassa integrazione degli ex dipendenti Alitalia. Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 6 luglio 2024 è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione).

Tra le disposizioni introdotte dalla citata legge n. 95/2024, con il messaggio n. 2588 dell’11 luglio 2024 l’INPS rileva l’incremento, pari a 18,4 milioni annui, dello stanziamento previsto per l’anno 2024 in favore del Fondo di solidarietà per il finanziamento delle prestazioni integrative di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 104/2023, previste a beneficio dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. individuati dal comma 1 del medesimo articolo.

In particolare, l’articolo 28-ter del Decreto Coesione ha previsto uno stanziamento per l’anno 2024 volto a finanziare l’erogazione delle suddette prestazioni, in misura pari a 24,2 milioni di euro, in luogo dei 5,8 milioni di euro previsti originariamente dal decreto-legge n. 104/2023.

La normativa di riferimento

L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha introdotto una misura specifica in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., prevedendo che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possa proseguire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario.

Il successivo comma 3 del citato articolo 12 ha altresì previsto, per i medesimi lavoratori interessati dalla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possa erogare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma 3 ha previsto, per il finanziamento di tale prestazione integrativa, un incremento del citato Fondo di solidarietà pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2024.

Il successivo comma 4 ha, infine, previsto che l’importo complessivo della predetta misura integrativa di sostegno spettante ai lavoratori non possa superare l’importo massimo mensile di 2.500 euro per ogni lavoratore.