Doppio appuntamento il 31 luglio 2024 per il pagamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2023. Sono chiamati alla cassa sia i contribuenti che vogliono fruire del maggior differimento dei termini previsto per il saldo IVA che i soggetti interessati al concordato preventivo biennale. Una seconda chance è prevista per tutti coloro che non hanno eseguito il pagamento IVA 2023, vale a dire per chi ha “saltato” l’appuntamento dello scorso 18 marzo ovvero del 1° luglio. Questi contribuenti potranno pagare entro il prossimo 31 luglio 2024 l’IVA annuale, dovuta quale saldo dell’anno 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 19 marzo e aggiungendo anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% prevista dalla normativa. Sempre il prossimo 31 luglio 2024 anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale potranno procedere al versamento del saldo IVA dell’anno 2023, per effetto del differimento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024. Nello specifico, per tale fattispecie il legislatore ha disposto nel primo anno di applicazione del concordato la proroga del pagamento al 31 luglio (in luogo del 30 giugno) e la non applicazione della maggiorazione. Potranno fruire del posticipo i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale, dunque, la scadenza per il versamento di saldo-acconto delle imposte sui redditi e IRAP e del saldo IVA è fissata al 31 luglio, in luogo del 30 giugno; sviluppi ulteriori per questi soggetti sono previsti nel decreto correttivo in corso di definizione, ma è già anticipato che si potrà pagare il 30 agosto applicando, in tal caso, la maggiorazione dello 0,40%. Quando versare il saldo IVA 2023 Il pagamento del saldo IVA che scaturisce dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2023 deve essere versato il 16 marzo di ogni anno in unica soluzione o a rate. Nel caso di pagamento rateale, le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Quest’anno, ricadendo il termine ordinario di sabato, la scadenza per effettuare il pagamento dell’IVA dovuta per l’anno 2023 era lo scorso 18 marzo 2024. Pertanto, per chi ha scelto la rateizzazione, il calendario da rispettare prevede: - la prima rata: da versare entro il 18 marzo 2024; - quelle successive, entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; inoltre, sull’importo delle rate, successive alla prima, è dovuto l'interesse fisso pari allo 0,33% mensile Dal 2024 chi sceglie di pagare a rate potrà versare l’ultima rata entro il entro 16 dicembre 2024 - e non più non il 16 novembre, grazie ai nuovi termini, definiti dal decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024), entro i quali è possibile perfezionare la rateizzazione dei versamenti. Ricordiamo che, il predetto decreto ha anche valorizzato il comportamento concludente del contribuente prevedendo la possibilità di effettuare la rateazione senza effettuare l’opzione in dichiarazione; nonché, stabilito un’unica data di scadenza per i pagamenti rateali - o meglio, per il pagamento delle rate successive la prima - nel giorno 16 di ogni mese. Il contribuente può avvalersi di un maggior arco temporale per procedere al pagamento: un primo differimento al 1° luglio o un secondo termine fissato al 31 luglio. La prima casistica prevede il differimento del versamento del saldo IVA alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 17, 1° comma, primo periodo del D.P.R. n. 435/2001. I versamenti dovuti in relazione al modello Redditi, le scadenze si differenziano a seconda del soggetto (persona fisica, società di persona o soggetto Ires). La seconda casistica di differimento è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001. La norma prevede un ulteriore posticipo del versamento del saldo IVA al 31 luglio 2024; in tal caso sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) si applicano gli ulteriori interessi dello 0,40% (Ris. n. 73/E/2017). Qual è il calendario per il saldo IVA 2023 Dal paragrafo precedente emerge un calendario “ampio” che il contribuente può utilizzare provvedere al pagamento del saldo IVA scaturente dalla dichiarazione annuale per l’anno 2023. Egli ha diverse opportunità e può scegliere qual è la migliore, in relazione anche alle proprie esigenze di cassa. Vediamo quali sono le scadenze da seguire nel caso il contribuente voglia fruire del differimento del versamento del saldo IVA previsto dalla normativa. Ipotesi n. 1: il pagamento effettuato in corrispondenza delle scadenze delle imposte dovute per il modello Redditi 2024. In tal caso, il contribuente fruisce del differimento e dovrà versare il Saldo IVA 2023: - in un’unica soluzione, entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi (1° luglio 2024, essendo il 30 giugno festivo) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo - vale a dire per il 2024 dal 19 marzo al 30 giugno; NB: La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. - a rate; in tal caso dovrà: a) dapprima, maggiorare l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo; b) e poi, aumentare dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. La rateizzazione decorre dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi Ipotesi n. 2: il pagamento effettuato fruendo dell’ulteriore differimento di 30 giorni, in tal caso il contribuente dovrà versare il Saldo IVA 2023: - in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo - vale a dire per il 2024 dal 19 marzo al 30 giugno; più l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; - a rate; in tal caso dovrà: a) dapprima, maggiorare l’importo da versare dell’1,6% e dell’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; b) e poi, aumentare dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata, successiva alla prima. Di seguito il quadro di sintesi per il versamento del SALDO IVA 2023. SALDO IVA 2023 rateale VERSAMENTO BILANCIO Numero massimo di rate Importo dovuto, Interessi e Maggiorazione - Prima rata: 18 marzo 2024 (termine ordinario, 16 marzo era sabato) - Rate successive: entro il 16 di ogni mese 10 rate Ultima entro il 16/12/2024 - Senza interessi - Interesse dello 0,33% mensile per ogni rata, successiva alla prima - Prima rata: 1° luglio 2024 (termine ordinario, 30 giugno era festivo) - Rate successive: entro il 16 di ogni mese 7 rate - Importo dovuto, più la maggiorazione dell’1,60% - senza interessi di rateazione - Interessi dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima - Prima rata: 31° luglio 2024 - Rate successive: entro il 16 di ogni mese 6 rate - Importo dovuto a saldo IVA, più la maggiorazione dell’1,60%; più ulteriore maggiorazione dell’0,40% - Interessi dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima Ricordiamo che, il termine ultimo per completare la rateizzazione è quello del 16 dicembre 2024 - termine così differito dall’articolo 1 del Decreto semplificazione adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024) e che anche il versamento delle somme “a rate” con scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006). Quali sono le scadenze per i soggetti IRPEF e IRES Il termine per il pagamento del Saldo IVA 2023 di cui al modello annuale IVA 2024, cambia a seconda del soggetto che effettua il pagamento - ovvero se trattasi di persona fisica, società di persona o società di capitale o altro soggetto IRES. Inoltre, nel 2024 gli addetti ai lavori dovranno tener conto anche dell’ulteriore differimento previsto per i contribuenti nel primo anno di concordato preventivo biennale, come vedremo per paragrafo che segue. In generale, per determinare la scadenza relativa al pagamento del saldo IVA è importante tener conto per i soggetti IRES della data di approvazione del bilancio d'esercizio e della data di chiusura dell'esercizio, in quanto queste informazioni assumono particolare rilevanza nella casistica del versamento entro i termini di pagamento delle imposte dovute in base al modello Redditi, come si evince dalla tabella che segue. SALDO IVA 2023 VERSAMENTO in base mod. Redditi BILANCIO Approvazione Mancata approvazione - 1° luglio 2024 - dal 1° al 31 luglio 2024 (termine ulteriormente differito) Entro 120 giorni Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Entro 180 giorni Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Ricordiamo che, come precisano le istruzioni del modello IVA 2024, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 1° luglio (30 giugno) a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi. Pertanto, anche per questi soggetti, sono valide le disposizioni relative ai termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n.435/2001. Saldo IVA per i contribuenti in concordato preventivo biennale Il D.Lgs. n. 13/2024 nel disciplinare l’istituto del concordato preventivo biennale ha semplificato anche gli adempimenti e cambiato, con una specifica proroga al 31 luglio, il termine di versamento del saldo IVA 2023 e del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell’Irap. Difatti, con l’articolo 13 il legislatore ha individuato gli adempimenti del contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale (CPB) circoscrivendoli in uno specifico perimetro che consta nel tenere gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati, semplicemente mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA. Sotto il profilo della scadenza, invece, con l’articolo 37 ha previsto il differimento del termine dei versamenti per il primo anno di applicazione del CPB. Si potrà, dunque, fruire di un maggior termine per i versamenti dell’acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno, con riferimento ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel primo anno di applicazione del concordato la proroga slitta tale scadenza al 31 luglio, senza alcuna maggiorazione. Per quanto illustrato, anche questi soggetti saranno chiamati il prossimo 31 luglio a regolarizzare la loro posizione sia relativamente al saldo IVA 2023 della dichiarazione annuale IVA 2024, che con riferimento al saldo 2023 e alla prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell’Irap del modello Redditi 2024. Appare opportuno precisare che il quadro delle scadenze è in continuo “movimento”. Basti pensare alla revisione del calendario fiscale prevista nel decreto Correttivo, approvato lo scorso 20 giugno dal CdM e in corso di definizione (approvazione prevista entro il prossimo 1° agosto 2024), in cui è stato precisato che per i soggetti ISA e i forfettari il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 potrà avvenire entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%”.