Sono proseguiti, nella giornata del 15 luglio 2024, i lavori della Commissione Ambiente della Camera sul decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024). Abitabilità degli immobili Il pacchetto di emendamenti approvati rivede i requisiti di abitabilità degli immobili. In particolare, con il correttivo approvato, la superficie abitabile minima, comprensiva dei servizi, viene ridotta, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente: - da 28 metri quadrati a 20 metri quadri per i monolocali; - da 38 metri quadrati a 28 metri quadrati per i bilocali. Cambia inoltre l’altezza minima che passa dagli attuali 2,70 a 2,40 metri. Tali nuove altezze e superfici saranno applicabili qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. Destinazione d’uso delle unità immobiliari È passato anche un emendamento che semplifica i cambi di destinazione d’uso delle unità immobiliari. Nello specifico, con la modifica si dispone che: - i cambi sono ammessi sia con che senza opere; - gli strumenti urbanistici possono ammettere i cambi di destinazione di primi piani e seminterrati nei casi in cui siano consentiti dalla legislazione regionale. Recupero dei sottotetti È stato inoltre approvato un emendamento che facilita il recupero dei sottotetti. In particolare, il correttivo prevede che il recupero dei sottotetti è consentito, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che: - siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio; - non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali; - sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.