Quando si decide di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro ne predetermina la durata: il rapporto instaurato si estingue automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato. Tuttavia, accade con una certa frequenza che le esigenze produttive e organizzative che hanno comportato l’assunzione si protraggano oltre la data stimata in fase di assunzione e non sempre con un orizzonte di agevole determinazione. Prosecuzione di fatto Il contratto a termine, una volta giunto alla sua scadenza predeterminata, può essere rinnovato o prorogato solo se sussistono e sono comprovabili le condizioni previste dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023). La proroga o il rinnovo sono libere entro i primi 12 mesi e, oltre tale durata complessiva, soltanto: a) al ricorrere delle fattispecie stabilite dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni dettate dai CCNL, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; c) in sostituzione di altri lavoratori. N.B. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. E’ dunque bene tenere presente che il rapporto di lavoro può proseguire anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, purchè il datore di lavoro corrisponda al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore (art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015). Esempio di calcolo Contratto a termine che scade il giorno 14 del mese di luglio Retribuzione di base: 11,78 euro l’ora Prosecuzione di fatto fino al 31 luglio Primi 10 giorni con retribuzione maggiorata del 20%: 14,13 euro l’ora Ulteriori 2 giorni con retribuzione maggiorata al 40%: 19,79 euro l’ora Importi su base Importi totali Voci retributive giorni/ore importo retribuzione lorda 80,00 11,78 942,40 maggiorazione prosecuzione 10gg 80,00 14,136 1.130,88 maggiorazione prosecuzione oltre 10gg 16,00 19,7904 316,65 Tale possibilità di prosecuzione si definisce “di fatto” proprio perché non necessita di specifici adempimenti preventivi, né di una nuova pattuizione contrattuale. N.B. La prosecuzione di durata superiore a 30 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 50 giorni negli altri casi comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Divieto e limiti di apposizione del termine E’ in ogni caso vietata la stipulazione del contratto a termine: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge L. n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; - presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; - da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, invece, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Modalità operative La durata massima complessiva, anche per sommatoria, dei contratti a tempo determinato intercorsi tra la stessa azienda e il medesimo lavoratore è pari a 24 mesi, con obbligo di indicazione della causale dopo i primi 12 mesi di durata del contratto. Ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore fa comunque espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima stabilita, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento (INL, circolare n. 804/2021). In caso di proroga del contratto è necessario predisporre e trasmettere in via telematica il modello Unilav. N.B. La prosecuzione di fatto invece non necessita di alcun adempimento preventivo obbligatorio: i giorni lavorati successivi alla scadenza del termine contrattualmente convenuto dovranno essere riportati nella sezione presenze del LUL e retribuiti con la relativa maggiorazione. Rischio maxisanzione In caso di prestazione di lavoro sia proseguita oltre il termine fissato dalle parti con un contratto di lavoro a tempo determinato, la maxisanzione può trovare applicazione unicamente dopo il decorso dei periodi ammessi dalla norma: - 30 giorni in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi; - 50 giorni negli altri casi. Come detto, i periodi compresi nei 30 o 50 giorni successivi alla scadenza sono coperti ex lege dall’iniziale comunicazione di assunzione. All’interno di tali periodi il personale ispettivo che dovesse accertare la mancata corresponsione delle predette maggiorazioni, potrà adottare la diffida accertativa. La maxisanzione può dunque essere applicata solo a partire dal 31° o 51° giorno successivo alla scadenza ove, evidentemente, il rapporto sia proseguito oltre i periodi cuscinetto. N.B. In mancanza della iniziale comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro a termine cui si riferisce la prosecuzione di fatto, la maxisanzione risulterà applicabile sin dal primo giorno del relativo impiego. Importi aggiornati per la maxisanzione I nuovi importi della maxisanzione sono così stabiliti: a) da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Tali importi sono aumentati del 20% in caso di impiego di: - lavoratori stranieri; - minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni); - lavoratori beneficiari dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. Tali importi sono raddoppiati laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.