Il decreto legislativo di revisione del sistema nazionale della riscossione è stato approvato in via definitiva. Emanato in attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale italiano (legge n. 111/2023) e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 18 della legge, il decreto contiene significative modifiche, tra cui quelle afferenti proprio i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione A partire dal 2025 scatta la procedura del discarico automatico per le quote non riscosse e affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025; arriva anche un’apposita commissione tecnica per il discarico del magazzino “in carico” all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i carichi affidati da 2000 al 2024. Le norme del decreto sulla riscossione che impattano sulla procedura del discarico sono: - l’art. 3 “Discarico automatico o anticipato”, che contiene la novità grazie alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2025 le quote “non riscosse” - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione - saranno oggetto della procedura di discarico automatico o anticipato; - l’art. 4 “Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti”, in cui si segnalano alcune importanti deroghe alla procedura del discarico, come nel caso delle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le quali, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, pendono ancora procedure esecutive o concorsuali; - l’art. 5 “Riaffidamento dei carichi”, in cui merita senz’altro di essere menzionata la possibilità di procedere alla riscossione coattiva delle somme discaricate mediante cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati; - l’art. 7 “Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle Entrate-riscossione”, in cui il legislatore dispone la costituzione di una Commissione tecnica per l’analisi e la proposta delle soluzioni possibili per realizzare il discarico del magazzino della riscossione. Cosa succede ai carichi affidati dal 2000 al 2024 Il decreto Riscossione prevede (art. 7) l’istituzione di una commissione per analizzare il magazzino “in carico” all’Amministrazione finanziaria, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, e per individuare soluzioni idonee a conseguire, gradualmente sino al 31 dicembre 2031, il relativo discarico. Un intervento, quello del legislatore, a dir poco necessario visto che, dalle ultime rilevazioni, il magazzino della riscossione, alla data del 31 dicembre 2023 aveva raggiunto l’importo residuo di circa 1.206,3 miliardi di euro, valore destinato di certo a salire. Anche il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante l’audizione del 27 febbraio 2024 - svoltasi presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato - aveva sottolineato proprio “la costante crescita del magazzino della riscossione, che, ormai da tempo, ha assunto una consistenza anomala”. Il decreto sulla riscossione interviene per strutturare specifiche iniziative di smobilizzo del magazzino in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso le proposte e l’intervento di una apposita commissione tecnica. L’art. 7 del decreto, difatti, prevede la costituzione di una commissione che, grazie anche al supporto istruttorio dell’Agenzia delle Entrate, possa procedere all’analisi del “magazzino della riscossione” e possa relazionare al Ministro dell’Economia e delle finanze, proponendo le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, al fine di poter conseguire il discarico, di tutto o parte, del predetto magazzino. Per la costituzione della Commissione appena menzionata occorre attendere lo specifico decreto del MEF. La commissione sarà composta da: - un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede; - un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, nonché da un rappresentante delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza Unificata. Naturalmente la fase istruttoria e l’analisi dei carichi prevederà il coinvolgimento di più organi e amministrazione: dall’Agenzia delle entrate agli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione. Inoltre, dovrà essere acquisita anche l’intesa con la Conferenza unificata. Ai componenti della Commissione non spetteranno emolumenti di sorta a nessun titolo. Il magazzino “in carico” all’Amministrazione finanziaria oggetto dell’intervento legislativo di cui all’art. 7 è quello con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. Come spiega il dossier dell’Atto di governo n. 152, redatto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera, i provvedimenti legislativi per conseguire il discarico di tutto o parte del magazzino saranno attuati dal 2025 sino al 2031, con riferimento ai predetti carichi. Discarico magazzino in carico - Provvedimenti da attuare Entro Carichi affidati 31 dicembre 2025 dal 2000 al 2010 31 dicembre 2027 dal 2011 al 2017 31 dicembre 2031 dal 2018 al 2024 La relazione tecnica evidenzia che, con riferimento ai carichi affidati nelle annualità più recenti (dal 2018 al 2024) con prospettive di recupero, le tempistiche per il discarico sono superiori a 5 anni. Più specificamente, la relazione tecnica illustra come il Legislatore abbia previsto, per questa tipologia e sempre a esito dell’analisi della commissione e delle conseguenti proposte in ordine a possibili soluzioni, “una tempistica per il discarico, totale o parziale, dei carichi residui, superiore a 5 anni (31 dicembre 2031), - ovvero un periodo più ampio di quello previsto per i carichi che saranno affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 - nel corso del quale proseguiranno le attività di recupero svolte in conformità alla pianificazione annuale”. Cosa succede ai carichi affidati dal 2025 A decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo il disposto dell’art. 1 del decreto sulla riscossione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, relativamente alle quote affidatele, assicurando: - la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero dall’art. 26 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; - il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui al punto precedente; - la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell’art. 1 del decreto in commento; - la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente. Ciò che in realtà delinea un nuovo perimetro in materia di riscossione è senz’altro quanto contenuto all’art. 3 del decreto, ovvero una procedura di discarico automatico, senza l’intervento dell’ente creditore, nel caso di mancata riscossione in cinque anni. In particolare, la norma prevede che le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, vengano automaticamente discaricate, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Sono abrogati gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 in materia di discarico per inesigibilità e di procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli (art. 10) Il legislatore ha previsto che in ogni caso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa trasmettere in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato: - la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; - mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1999, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti; - la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. Il legislatore ha previsto anche la “restituzione anticipata” agli enti creditori dei carichi affidati all’agente della riscossione e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie dell’art. 4, comma 1. Tale facoltà è esercitata: - dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del decreto in commento; - tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Il legislatore dispone un’importante deroga alla disciplina, prevedendo all’art. 4 di poter escludere temporaneamente dal discarico automatico - a specifiche condizioni - le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo, sono: - conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ovvero - sono intervenute dilazioni (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) ovvero - conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Le quote separatamente evidenziate sono comunque discaricate il 31 dicembre del quinto anno successivo: - a quello di cessazione della sospensione o conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a); - a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b). Naturalmente il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito né l’abbandono alla sua riscossione. Il provvedimento dispone, a determinate condizioni: - da un lato la restituzione dei carichi non ancora riscossi agli enti creditori; - dall’altro, in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, il riaffidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In dettaglio, l’art. 5 del decreto sulla riscossione dispone che fino alla prescrizione del diritto di credito, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere: - gestita direttamente dall’ente creditore; - affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 446/1997, con specifica procedura e regole di riscossione; - gestita dall’ente creditore, mediante cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica; - riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio, che devono essere rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. Il termine di decorrenza della prescrizione del diritto di credito è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, l’ente creditore, se è a conoscenza di “nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il predetto termine e sempreché diritto di credito non si sia prescritto.