La 5ª Commissione permanente ha espresso un parere correttivo sull’atto del Governo n. 170 riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di regime di adempimento collaborativo e semplificazione degli adempimenti tributari. La Commissione ha evidenziato, tra l’altro, come la disapplicazione delle sanzioni si riferisce ad ipotesi riconducibili alla categoria dei "rischi fiscali", vale a dire fattispecie dubbie di natura eminentemente interpretativa, rispetto alle quali sussiste il "rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento" e che, solo potenzialmente, sarebbero state trasfuse in avvisi di accertamento, ove intercettate autonomamente dall'Amministrazione finanziaria. Con la voluntary disclosure, i contribuenti non comunicano violazioni certe della normativa tributaria, sicché le fattispecie segnalate potrebbero non dar luogo a recuperi a tassazione dall'Amministrazione finanziaria, ove da quest'ultima autonomamente intercettate. Inoltre l'irrogazione della sanzione potrebbe considerarsi del tutto eventuale avendo la disclosure ad oggetto fattispecie dubbie sotto il profilo interpretativo e non violazioni certe, fermo restando, comunque, il recupero della maggiore imposta. Inoltre, è ragionevole ipotizzare che la riduzione del gettito afferente alla componente sanzionatoria possa essere ampiamente bilanciata dagli effetti sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che aderiranno al regime. Sulle osservazioni formulate relativamente al sistema di determinazione degli acconti per il primo anno di adesione al concordato, il quale prevede una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico nel presupposto - insito nella struttura dell'istituto - che l'adesione al concordato preventivo biennale determina maggior reddito dichiarato e di conseguenza maggiori imposte, viene rappresentato dal maggior gettito derivante dall'istituto sarebbe introitato nel 2024 per i contribuenti che in sede di acconto 2024 calcolino lo stesso con il metodo previsionale, ciò che di fatto consentirebbe di incorporare già in tale sede il maggior reddito concordato. Infine, nell’ambito del proprio parere la Commissione ha chiesto di valutare la possibilità di posticipare fino al 15 settembre prossimo, o comunque ad altra data che si ritenga opportuna, il versamento della quinta rata della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 231 a 252 (cd. "rottamazione-quater"), allo stato previsto per il prossimo 31 luglio 2024, in considerazione della contestuale scadenza di altri adempimenti fiscali.