Uno degli ambiti applicativi della riforma fiscale ha interessato la disciplina sanzionatoria tributaria. In particolare, il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, contiene una sostanziale modifica al sistema delle sanzioni tributarie, sia penali che amministrative, in attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale (legge n. 111/2023). Tra i principi riformatori, contenuti nella legge delega, si segnala quello di assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, finalità esplicitamente collegata a una revisione dell’istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni. E, infatti, sono cambiate le regole sul ravvedimento operoso nell’ottica di rendere tale istituto più vantaggioso per il contribuente anche perché, avendo il Legislatore operato una scelta in termini di riduzione delle sanzioni, ciò si ripercuote positivamente anche all’atto di effettuare il ravvedimento. Attenzione Va però ricordato che la nuova disciplina si applica solamente per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, pertanto, se il contribuente dovesse ravvedere, dopo tale data, una violazione commessa prima, restano valide le vecchie regole. Le novità in sintesi Volendo sintetizzare le novità, il D.Lgs. n. 87/2024, intervenendo sull’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ha modificato: - la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche; - la lettera b-ter), che consente di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’art. 6-bis, comma 3, legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2-bis, primo periodo, D.Lgs. n. 218/1997); - la lettera b-quater), riguardo all’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione (ai sensi dell’art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo; - la lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Sono stati poi introdotti: - una nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. - il nuovo comma 2-bis in base al quale se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione (art. 12), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate; - il nuovo comma 2-ter il quale prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.