Gestori e acquirenti di crediti: recepita la direttiva

Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato in esame definitivo un Decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Le disposizioni normative riguardano la disciplina bancaria (TUB) e in materia di revisione legale dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza, intervento e sanzionatori affidati alla Banca d’Italia proponendosi di incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati (non-performing loans – NPL), eliminando gli ostacoli al loro trasferimento attraverso la liberalizzazione dell’acquisto di crediti deteriorati, riservandone comunque la gestione ad operatori specializzati, iscritti in apposito albo, autorizzati a operare anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione, garantendo, al contempo, una maggiore tutela dei diritti dei debitori ceduti.

Nello specifico, la direttiva mira ad aumentare: la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali; i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti.  Si intende poi aumentare il livello di armonizzazione all’interno del mercato unico, dettando regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all’interno dell’Unione. Allo stesso tempo, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, riserva margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l’effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità a livello nazionale.

L’attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata (con soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista), mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione di crediti in sofferenza con la connessa istituzione di una nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD – il “gestore di crediti in sofferenza” – autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Tra gli «enti soggetti a regime intermedio» (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) vengono ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.

La maggior parte delle discrezionalità previste dalla Direttiva viene esercitata direttamente in normativa primaria, mentre si riconosce alla Banca d’Italia il potere di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti di natura tecnica o applicativi.

L’autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgerà le funzioni previste dal provvedimento, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. A tal proposito, si rammenta che la Banca d’Italia ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Si prevede inoltre, l’estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII del TUB ai «gestori di crediti in sofferenza». Gli importi derivanti dall’attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.