I controlli delle pubbliche amministrazioni sulle attività produttive devono seguire un piano predeterminato e conoscibile ex ante e devono seguire logiche di risultato, nelle quali i costi sono superati dai benefici. Di tutto ciò si avvantaggeranno anche le imprese soggette ai controlli, che potranno fare affidamento sulla relativa prevedibilità delle ispezioni e degli accertamenti e, quindi, sulla possibilità per un soggetto economico, sano e leale, di minimizzare gli aspetti aleatori comunque collegati ai controlli sulla conformità normativa. È questa la cornice in cui si muove il D.Lgs. n. 103/2024 intitolato alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, attuativo della legge n. 118/2022, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2024, n. 167, al cui ambito di applicazione sfuggono i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria e i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale. Per tutte le altre categorie di controlli, il provvedimento stabilisce, innanzi tutto, la regola della stesura a monte di “elenchi degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo”. L’articolo 2, comma 1, del testo noto del decreto legislativo, dunque, scrive un procedimento teso a garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e a eliminare odiose sovrapposizioni e duplicazioni di controlli. Gli obiettivi indicati rivestono una duplice natura: la prima riguarda la trasparenza dell’azione amministrativa; la seconda riguarda l’efficienza, sempre dell’azione amministrativa. Entrambi gli obiettivi vanno a profitto delle imprese, che hanno il diritto di conoscere in anticipo le mosse ispettive e di non essere costrette a tollerare reiterazioni di accertamenti o pluralità di accertamenti dal contenuto parzialmente simile. Il fatto che si sia usata l’espressione “le imprese hanno il diritto” non è casuale, mirando, al contrario, a sottolineare che un’eventuale difformità di uno specifico controllo rispetto al framework delineato dall’articolo 2 in esame assumerà il disvalore di vizio del procedimento amministrativo, che sarà possibile far valere in sede di impugnazione degli eventuali atti sanzionatori. Come diventano più trasparenti i controlli sulle imprese La cornice dei controlli, oggetto di una necessaria e preventiva disclosure a favore delle imprese, sarà il risultato di due procedimenti convergenti. Entrando nei particolari, le imprese potranno conoscere l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo, dal momento che ne è prevista la pubblicazione sul sito Internet istituzionale della P.A. controllante nella sottosezione “Controlli sulle attività economiche” della sezione “Amministrazione trasparente”. Le imprese, pertanto, potranno accedere alla pagina web e sapere cosa sarà oggetto di ispezioni e come saranno condotte queste ultime. Il contenuto dell’elenco, di futuro inserimento nella sezione “amministrazione trasparente”, sarà determinato da due procedimenti concomitanti: il primo procedimento è il “censimento dei controlli” e il secondo procedimento è la “ricognizione dei controlli”. Con il “censimento” si registreranno i controlli di competenza “sulla carta” delle amministrazioni interessate. Con la “ricognizione”, invece, si scenderà nella descrizione dei controlli in concreto effettuati in un periodo dato e nella valutazione di quali mantenere e quali eliminare. L’esito della ricognizione implicherà, in maniera circolare, una variazione del censimento e, quindi, una variazione dell’elenco pubblicato sulla pagina web “amministrazione trasparente”. In dettaglio, il “censimento”, dunque, non è altro che una sintesi estrapolata dalle norme settoriali relativi a una attività economica. Censimento delle attività Per arrivare al primo censimento, il decreto legislativo in commento prevede i seguenti passaggi: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà elaborare uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli. Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni pubbliche, competenti per i controlli sulle attività produttive, pubblicheranno nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli di loro competenza. In totale, quindi, ci vorranno duecentodieci giorni, al netto di eventuali ritardi e lungaggini, per avere una lista dei controlli assegnati alle singole PA. Non sfugge, peraltro, la eccessiva dilatazione dei tempi per compilare una lista, che ci si stupisce non essere già a disposizione dei singoli enti o che dovrebbe essere di immediata redazione, visto che si tratta solo di indicare i procedimenti che correntemente vengono compiuti. Sta di fatto che, se tutto filerà liscio, nel terzo trimestre del 2025, le imprese avranno a disposizione il censimento dei controlli a loro carico e già questo sarà apprezzabile. Ricognizione Ancora più apprezzabile sarà la “ricognizione”, per la quale l’iter previsto è il seguente. Le amministrazioni competenti per i controlli, oltre al censimento, dovranno effettuare, entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli effettivamente eseguiti operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti, distinti in relazione a dimensione e tipo dei soggetti controllati. La ricognizione comprenderà il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità. Si tratterà di una sorta di bilancio consuntivo, che consentirà di valutare la proficuità dei controlli. Le singole PA, quindi, trasmetteranno il loro rapporto al Dipartimento della funzione pubblica, che, passati al setaccio i rapporti, verificherà la necessità di mantenimento o mutamento dei singoli controlli. A questo punto il predetto Dipartimento consulterà le associazioni di categoria interessate e, entro il 30 ottobre 2025, elaborerà un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi. Il quadro di sintesi sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, corredato dalla segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi/benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, oppure rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmetterà il documento al Parlamento per le conseguenti modifiche legislative. Tutta la trafila sarà ripetuta ogni tre anni. Censimento e ricognizione dei controlli convergeranno e daranno adito a una revisione dei controlli da fare e tutto ciò sulla base di un’analisi costi/benefici. Come vengono revisionati i controlli da effettuare La revisione dei controlli, a sua volta, causerà la rivisitazione dei controlli da pubblicare sulla pagina web “amministrazione trasparente” dei siti delle PA dedicati alla pubblicazione dei controlli sulle attività economiche. Non a caso il decreto legislativo impone alle singole di PA di aggiornare almeno a cadenza triennale questa pagina web. Dal punto di vista delle imprese, questa rivisitazione triennale, se effettivamente ed efficacemente portata al traguardo, permetterà la tempestiva conoscenza, costantemente aggiornata, degli obblighi e degli adempimenti, oggetto delle attività di controllo, che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative. Peraltro, quel che è più rimarchevole è il metodo che le PA dovranno applicare per la revisione dell’elenco dei controlli e cioè la valutazione dei costi e dei benefici. I controlli senza benefici, in effetti, hanno una connotazione sterile ed autoreferenziale e proprio per questo finisce per essere amplificato il loro effetto vessatorio verso gli operatori economici. Il compimento del disegno tratteggiato dal decreto legislativo, seppure in termini ingiustificatamente non brevi, dovrà permettere alle imprese di liberarsi della zavorra di controlli, che non apportano utilità né alle casse dello Stato né alla cultura e alla prassi della legittimità.