Con la risposta n. 160 del 24 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una valutazione antiabuso in tema di riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato. L'articolo 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir delinea un peculiare regime di determinazione del reddito del soggetto conferente in caso di conferimenti di partecipazioni che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite (comma 2), ovvero di partecipazioni che soddisfano determinate soglie di qualificazione e vengono conferite in società partecipate unicamente dal conferente (comma 2-bis). Al verificarsi delle condizioni poste dalle singole disposizioni richiamate, i conferimenti effettuati (che, in linea generale, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 5 del Tuir, generano per il conferente una plusvalenza tassabile pari alla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente) possono non far emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all'ultimo valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. "neutralità indotta"). La norma di cui al successivo comma 2-bis estende il realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni effettuati in società interamente partecipate dal conferente, a condizione che le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni "qualificate" da quelle "non qualificate". Il riferimento al "conferente" porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni "qualificate". Il conferente sostanzialmente converte una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente. Nel caso di conferimento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 177, inoltre, viene in rilievo la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma stesso, per cui, all'esito di detto conferimento, «il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma». In base a tale disposizione, nei confronti della società unipersonale conferitaria viene esteso a 60 mesi il periodo di minimo possesso delle partecipazioni societarie, previsto in 12 mesi dall'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (il cd. holding period), ai fini dell'applicazione della participation exemption (di seguito, regime pex), ovvero dell'esenzione al 95 per cento, ai fini Ires, delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie. Ciò comporta che la società, che ha ricevuto una partecipazione societaria all'esito di un conferimento effettuato ai sensi dell'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, può cedere, usufruendo del regime pex, la partecipazione dopo 60 mesi dal conferimento medesimo. La cessione effettuata prima del decorso di 60 mesi, pertanto, genera per la società cedente una plusvalenza interamente imponibile (ovvero una minusvalenza totalmente deducibile). La disposizione appare volta a evitare possibili impieghi strumentali del regime di cui al citato comma 2-bis, contrastanti con le finalità riorganizzative dei conferimenti ivi previsti e finalizzati, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica non in regime d'impresa (considerata anche l'assenza di un'analoga previsione per i regimi di cui agli e 177, commi 1 e 2, del Tuir), a evitare che simili conferimenti vengano posti in essere per far transitare le partecipazioni, oggetto di conferimento, "in neutralità fiscale" dal regime di tassazione Irpef a quello più favorevole dell'Ires, esclusivamente al fine di cedere le stesse, nell'immediatezza del conferimento, fruendo del regime pex.