Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, durante l’interrogazione del 24 luglio 2024, presso la VI Commissione Finanzeha fornito chiarimenti in merito all’accertamento nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa. Il tema in argomento, vale dire la questio iuris della operatività della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa è stato di recente approfondito dalla Suprema Corte di cassazione che si è recentemente espressa con tre ordinanze di analogo contenuto (cfr. Cass. civ. nn. 12575/2024, 12466/2024, 12439/2024), statuendo che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412). Con specifico riferimento alla dimostrazione che l’Amministrazione finanziaria deve fornire a fondamento della pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente, la Corte di cassazione, (sez. V, con ordinanza del 19 luglio 2024, n. 19993) ha espressamente statuito che non si rinvengono limiti di sorta al modo in cui l’anzidetta dimostrazione deve essere fornita, né questi sono rinvenibili nell’articolo 17 della legge delega n. 111 del 2023 e nella posteriore normativa di attuazione, onde deve senz’altro ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia a quegli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex articoli 2727 e 2729, comma 1, del codice civile la prova richiesta dall’articolo 2697 dello stesso codice. Vale in aggiunta precisare che il cennato articolo 17, comma 1, lettera h), numero 4), in ragione della sua dignità di norma di delega è volta esclusivamente a conformare l’esercizio della funzione normativa primaria del Governo. L’attuazione del suddetto principio non è stata inserita nel recente decreto legislativo 2 febbraio 2024, n. 13, ma sarà recepita in prosieguo nel rispetto della tempistica assegnata dalla legge delega.