Con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 l'INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO). CISOA Il comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno. La disposizione di cui trattasi deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nella sola ipotesi in cui l’istanza abbia ad oggetto intemperie stagionali e riguardi esclusivamente gli operai a tempo indeterminato. Il medesimo comma stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972. Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA. Modalità di presentazione della domanda Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità. Le suddette domande dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 al 26 luglio 2024, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data. Autorizzazioni e modalità di pagamento Le domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall’INPS, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente. I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’INPS. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all’apposita Commissione provinciale; anche la relativa erogazione avviene secondo le consuete modalità. Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”. Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri. Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto Atteso che il modello di presentazione della domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti. CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile. Aspetti contributivi I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015. Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015. Si rammenta, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa. Modalità operative Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità. Modalità di esposizione del conguaglio Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L147”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.2 - bis - DL 63/24”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038”. In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale. A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa Il comma 5 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 ha previsto, per l’anno 2024, la concessione del trattamento di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell’11 settembre 2023, situate nella Regione Basilicata. Si tratta del territorio dei Sistemi locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, il cui perimetro d’area è stato successivamente ampliato con l'integrazione di ulteriori Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture. Il citato comma 5 prevede altresì la concessione, per l’anno 2024, del trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo. Alla luce di tale interpretazione, quindi, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2024 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In relazione al citato quadro normativo, quindi, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.