Prodotti con nicotina, codici tributo per l’imposta tardiva

Istituiti dalle Entrate, su richiesta delle Dogane, per consentire il versamento tramite F24 accise dell’indennità di mora e degli interessi, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute

5503” e “5504” sono i codici tributo che dovranno essere utilizzati per versare, tramite il modello “F24 Accise”, nel primo caso, l’indennità di mora, nel secondo, gli interessi, per il ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina. A chiedere i due nuovi identificativi, istituiti oggi, 30 luglio 2024, con la risoluzione n. 42/E delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si tratta, in particolare dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di questa sostanza nociva da parte dell’organismo, anche per mezzo di involucri funzionali al loro consumo, come previsto dall’articolo 62-quater.1, comma 1, del Dlgs n. 504/1995 26.

In precedenza, sempre su input dell’Adm, con la risoluzione n. 75/E del 14 dicembre 2022, nasceva il codice tributo “5483”, per pagare, sempre con il modello “F24 accise”, l’imposta di consumo sugli stessi prodotti.

Le codifiche istituite oggi sono state richieste dalle Dogane il 14 giugno in seguito alle modifiche intervenute sull’articolo 7, comma 3, della determinazione direttoriale n. 406606/RU del 9 settembre 2022 dell’Adm a opera della successiva determinazione n. 82915/RU del 9 febbraio 2023.

Ciò detto, il posto dei neonati codici tributo:

  • 5503” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”

e

  • 5504” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”

è nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M
  • nel campo “provincia”, la sigla della provincia della sede legale del fabbricante/depositario/rappresentante fiscale
  • nei campi “codice identificativo” e “rateazione” nessun valore
  • nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”.