Le nuove procedure di accertamento prevedono che, nell’ambito del principio del contraddittorio, al contribuente, prima di una rettifica o di un avviso di accertamento, deve essere notificato uno “schema di atto”, che consente di presentare eventuali controdeduzioni. Lo schema di atto consente anche il ravvedimento operoso, le cui nuove disposizioni si applicano, però, alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Cosa conviene fare quando si riceve uno schema di atto? Chi Tutti i contribuenti destinatari di uno “schema di atto”, comunicato prima di una rettifica o di un accertamento. Cosa In attuazione del principio del contraddittorio, è previsto che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria - esclusi quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (di cui al D.M. 24 aprile 2024) e i casi motivati casi motivati di fondato pericolo per la riscossione - sono preceduti, a pena di annullabilità, da uno “schema di atto” in relazione al quale il contribuente, nel termine indicato nello schema stesso, comunque non inferiore a 60 giorni, può presentare eventuali controdeduzioni (art. 6-bis, comma 3, legge n. 212/2000). L'atto di accertamento o di rettifica non è adottato prima della scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni e, se vi è stato contraddittorio con il contribuente, tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere. Nel caso di comunicazione di uno “schema di atto” il contribuente, entro 30 giorni, può formulare istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 218/1997). Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997). Se lo “schema di atto” è preceduto da un verbale di constatazione, il contribuente può prestare adesione al verbale di constatazione presentando istanza entro 30 giorni dalla consegna del verbale senza condizioni, vale a dire con riferimento al contenuto integrale del verbale. L’adesione può essere anche condizionata alla rimozione di errori manifesti. In tal caso, nei 10 giorni successivi, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le norme in materia di ravvedimento sono state modificate dal D.Lgs. n. 87/2024, con effetto dalle “violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024” (art. 3, comma 1, lettera g, e art. 5). Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 (per le quali trova comunque applicazione sia lo schema di atto sia la possibilità di adesione al verbale di constatazione) occorre far riferimento alle norme sul ravvedimento nella versione ante modifiche D.Lgs. n. 87/2024. Come Il contribuente che intende definire una contestazione dell’Amministrazione finanziaria può farlo con le seguenti modalità. 1) se riceve un verbale di constatazione: - può presentare istanza di definizione del verbale (art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997). In questo caso le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo previsto dalla legge; - può regolarizzare la violazione mediante ravvedimento, sia per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 sia per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 13, lettera b-quater, D.Lgs. n. 472/1997). In questo caso le sanzioni sono ridotte a 1/5 del minimo se non è stata inviata comunicazione di adesione al verbale e se il ravvedimento interviene prima della comunicazione dello schema di atto; 2) se riceve uno schema di atto non preceduto dal verbale di constatazione: - può regolarizzare la violazione mediante ravvedimento, sia per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 sia per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 13, lettera b-ter, D.Lgs. n. 472/1997). In questo caso le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione; - può presentare istanza di accertamento con adesione, nel qual caso, ove l’adesione si perfezioni, le sanzioni si applicano in misura pari a 1/3 del minimo (art. 2, comma 5 e art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997); 3) se riceve uno schema di atto preceduto dal verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di adesione al verbale o le violazioni siano state regolarizzate mediante ravvedimento sul verbale: - può regolarizzare la violazione mediante ravvedimento (art. 13, lettera b-quinquies, D.Lgs. n. 472/1997). In questo caso le sanzioni sono ridotte a 1/4 del minimo, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. Si precisa che la lettera b-quinquies è applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni commesse prima di tale data, si rende applicabile l’art. 13, lettera b-quater, nella versione antecedente alle modifiche recate dal D.Lgs. n. 8772024, che prevede, come detto al precedente punto 1), la riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, fino a quando non venga notificato un avviso di liquidazione o di accertamento; - può presentare istanza di accertamento con adesione, nel qual caso, ove l’adesione si perfezioni, le sanzioni si applicano in misura pari a 1/3 del minimo (art. 2, comma 5, e art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997). Quando Nella tabella che segue si indicano i termini per definire le violazioni. Atto comunicato Ravvedimento Istanza di adesione Verbale di constatazione (violazioni commesse entro il 31 agosto 2024) Prima della notifica di avviso di liquidazione o di accertamento e senza che sia inviata comunicazione di adesione al verbale (1/5 del minimo) Entro 30 giorni (1/6 del minimo) Verbale di constatazione (violazioni commesse dal 1° settembre 2024) Prima della comunicazione dello schema di atto (1/5 del minimo) Entro 30 giorni (1/6 del minimo) Schema di atto preceduto da verbale di constatazione (violazioni commesse entro il 31 agosto 2024) Prima della notifica di atti di liquidazione o di accertamento (1/5 del minimo) Entro 30 giorni oppure nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (1/3 del minimo se l’adesione si perfeziona) Schema di atto preceduto da verbale di constatazione (violazioni commesse dal 1° settembre 2024) Prima della notifica di atti di liquidazione o di accertamento (1/4 del minimo) Entro 30 giorni oppure nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (1/3 del minimo se l’adesione si perfeziona) Schema di atto non preceduto da verbale di constatazione (violazioni commesse entro il 31 agosto 2024) Prima della notifica di atti di liquidazione o di accertamento (1/6 del minimo o 1/7 del minimo, a seconda del ritardo) Entro 30 giorni oppure nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (1/3 del minimo se l’adesione si perfeziona) Schema di atto non preceduto da verbale di constatazione (violazioni commesse dal 1° settembre 2024) Prima della notifica di atti di liquidazione o di accertamento (1/6 del minimo) Entro 30 giorni oppure nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (1/3 del minimo se l’adesione si perfeziona) Calcola il risparmio Con il ravvedimento operoso, il contribuente può decidere quali violazioni sanare, rinviando ad una fase successiva (adesione o contenzioso) la definizione di altre violazioni, che ritiene infondate. Inoltre, sull’imposta dovuta si applicano gli interessi pari al saggio legale, in linea di massima più favorevoli rispetto agli interessi fiscali. Aderendo al verbale, ottiene uno sconto sulle sanzioni maggiore rispetto al ravvedimento ma deve accettare integralmente il contenuto del verbale stesso (comprese, quindi, le violazioni che ritiene infondate). In caso di accertamento con adesione, il contribuente può ottenere una riduzione delle sanzioni minore di quella prevista in caso di ravvedimento o di adesione al verbale ma può definire il quantum dell’imposta dovuta, in contraddittorio con l’Ufficio. Risparmio % Caso n. 1 Schema di atto relativo al periodo d’imposta 2021 (dichiarazione presentata nel 2022), non preceduto da verbale di constatazione, recante le seguenti somme dovute: - maggiore IVA: 20.000 euro - sanzione per dichiarazione infedele: 18.000 euro Ravvedimento operoso: la lettera b-ter) dell’art. 13 prevede la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, perché la regolarizzazione interviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Si applicano gli interessi al saggio legale (2022: 1,25%; 2023: 5%; 2024: 2,50%). Sanzione: 3.000 euro. Totale complessivo: 20.000 + 3.000 = 23.000 euro più interessi al saggio legale. Accertamento con adesione: nel caso in cui l’adesione si perfezioni, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo. Sanzione: 6.000 euro. Tuttavia, nel corso del contraddittorio, l’imposta dovuta potrebbe essere ridotta, se l’ufficio accoglie in parte le controdeduzioni del contribuente. In tal caso, tenendo conto della diversa misura di riduzione delle sanzioni, si avrebbe un risparmio complessivo ove l’imposta dovuta venisse ridotta di circa il 13%: imposta dovuta: 17.400 euro; sanzione: 5.220 euro. Totale complessivo: 22.620 euro, più interessi al saggio fiscale. Caso 2 Verbale di constatazione relativo al periodo d’imposta 2021 (dichiarazione presentata nel 2022), recante le seguenti somme dovute: - maggiore IVA: 20.000 euro - sanzione per dichiarazione infedele: 18.000 euro La lettera b-quater) dell’art. 13 prevede, in caso di ravvedimento la riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo. Se il contribuente presenta istanza di adesione al verbale le sanzioni si applicano nella misura di 1/6 del minimo. Ravvedimento operoso Imposta: 20.000 euro Sanzione: 3.600 euro Totale complessivo: 23.600 euro, più interessi al saggio legale. Adesione al verbale Imposta: 20.000 euro Sanzione: 3.000 euro Totale complessivo: 23.000 euro, più interessi al saggio fiscale. Accertamento con adesione (si ipotizza una riduzione dell’imposta pari al 15%) Imposta: 17.000 euro Sanzione ridotta: 5.100 euro Totale complessivo: 22.100 euro, più interessi al saggio fiscale.