Assonime ha pubblicato la circolare n. 15 del 30 luglio 2024 con cui ha fornito chiarimenti sull’attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. n. 209 del 2023). Il documento si sofferma, in particolare, sul restyling dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti. Infatti, l’art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2023 ha riscritto la nozione di residenza delle società e degli enti. Nello specifico, il criterio della “sede dell’amministrazione” è stato sostituito con quello della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale” ed è stato eliminato il criterio dell’“oggetto principale”. Il legislatore delegato ha modificato gli articoli 5 e 73 del TUIR, per le società di persone e per le società di capitali ed enti, eliminando il criterio dell’“oggetto principale” e sostituendo il criterio della “sede dell’amministrazione” con i due criteri della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”. In tal modo, al fine di ridurre il rischio di doppia residenza, il legislatore ha conformato il dato letterale dei criteri domestici di collegamento soggettivo con la prassi internazionale. Nell’ambito della prassi internazionale è stato eliminato il riferimento alla tradizionale clausola di risoluzione delle controversie internazionali (la tie breaker rule del “place of effective management” o, più semplicemente, PoEM), per affrontare i casi di doppia residenza di società ed enti sulla base di un approccio case by case. La divisione in due differenti criteri dei già impliciti nell’unico precedente criterio della “sede dell’amministrazione” è volto a definire l’ambito applicativo per evitare interpretazioni estensive. L’intervento del legislatore è volto ad affermare l’irrilevanza del luogo in cui i soci risiedono e/o si riuniscono o da cui promanano, nella loro qualità di soci, i loro impulsi volitivi. Tale esclusione non era evidente nel contesto del precedente criterio della “sede dell’amministrazione”. Il criterio della “gestione ordinaria in via principale” dà la possibilità di dar rilievo all’effettivo radicamento dell’ente nel territorio dello Stato. In tal caso viene dato rilievo: -alla continuità e stabilità della gestione ordinaria; -alla circostanza che la gestione sia riferibile alla società “nel suo complesso”; -al richiamo all’esigenza che la gestione ordinaria sia svolta in Italia “in via principale”. Quindi, solo il livello dei soci rimane al di fuori del perimetro applicativo dei criteri di individuazione della residenza.