Con la circolare n. 86 del 1° agosto 2024 l'INPS illustra la disciplina e la modalità di accesso al Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto istitutivo, rientrano nel campo di applicazione del Fondo “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto istitutivo, il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, e prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie e integrative. In particolare, per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo vengono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi, (cfr. l’art. 5, comma 1, del decreto istitutivo); inoltre, per i datori di lavoro precedentemente afferenti al FIS, e, pertanto, non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria, il Fondo in esame garantisce la prestazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015, con le modalità descritte al comma 2 dell’articolo 5 del decreto istitutivo. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, il Fondo eroga alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, la prestazione di assegno di integrazione salariale. Come specificato al medesimo comma, le prestazioni erogate dal Fondo rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché del Fondo di integrazione salariale e dei rispettivi regimi di contribuzione. Con l’istituzione del Fondo, pertanto, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro sopra indicati, sarà garantita l’erogazione della prestazione di assegno di integrazione salariale per tutte le causali previste dalla normativa di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato dalla sospensione o dalla riduzione dell’attività lavorativa la contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale (cfr. l’art. 6, comma 6, del decreto istitutivo). Con riferimento all’assegno di integrazione salariale, per espressa previsione di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto istitutivo, “trovano applicazione le garanzie relative agli importi, alle durate e alle causali previste dall’articolo 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015”. Ne deriva che la prestazione non può essere soggetta a eventuali limiti di erogazione e, pertanto, non si applica il meccanismo del tetto aziendale previsto dal primo periodo del medesimo comma 7 per le altre prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo, il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Pertanto, sono destinatari dell’assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato dipendenti delle imprese afferenti al Fondo non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015. Nello specifico, ai sensi degli articoli 1 e 2 comma 1, del D.lgs n. 148/2015, stante il rinvio disposto dall’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal 1° gennaio 2022 sono ricompresi nella platea dei beneficiari della prestazione di assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti - compresi, pertanto, anche i lavoratori con contratto a tempo determinato - e i lavoratori a domicilio, nonché gli apprendisti qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato. Dalla platea dei beneficiari restano, invece, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo (cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015). Ai fini dell’accesso alla prestazione non è richiesta, in capo al lavoratore, alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Il decreto istitutivo prevede all’articolo 7, comma 1, lettera b), che le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2, siano finanziate anche con il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che usufruisce della prestazione, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, la prestazione di assegno di integrazione salariale è garantita dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. L’assegno di integrazione salariale del Fondo può essere, pertanto, richiesto per le seguenti causali di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015: 1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; 2. situazioni temporanee di mercato; 3. riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; 4. crisi aziendale; 5. contratto di solidarietà. In ordine alla durata della prestazione per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, nel richiamare la norma generale, assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di durata pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015. Si garantiscono, pertanto, i periodi di durata della prestazione di assegno di integrazione salariale in base a quanto previsto dall’impianto normativo relativo alle integrazioni salariali. Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, l’articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, il quale dispone che, ai fini del calcolo delle prestazioni di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trova applicazione il solo massimale mensile di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, pertanto, la misura della prestazione di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari a quanto garantito per la CIGO, ossia pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, con applicazione del suddetto massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento. L’importo del massimale, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, è aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si ricorda che per l’anno 2024 tale importo è pari a 1.392,89 euro. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a oggi pari al 5,84%, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo. Il decreto istitutivo, all’articolo 8, prevede che le prestazioni di cui all’articolo 5 del medesimo decreto possono essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte del datore di lavoro interessato e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale, si ricorda che ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, così come richiamato dall’articolo 8, comma 4, del decreto istitutivo, i datori di lavoro interessati, per accedere alla prestazione, devono presentare apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. In caso di presentazione tardiva della domanda, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall’articolo 30, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, relativa alle domande per eventi oggettivamente non evitabili. Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, o conguagliato da quest’ultimo, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo. I datori di lavoro, per il recupero o il conguaglio delle somme anticipate nel pagamento della prestazione possono avvalersi del flusso Uniemens. Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari da parte dell’INPS può essere deliberato dal Comitato amministratore, previa espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda. L’articolo 26, comma 9, del D.lgs n. 148/2015, ha previsto la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterali di prevedere prestazioni ulteriori rispetto alla prestazione obbligatoria di assegno di integrazione salariale, assicurando ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di misura o durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di misura, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali possono contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea, nonché assicurare un assegno straordinario riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Infine, gli stessi possono assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. Il successivo comma 10 del medesimo articolo 26 ha previsto altresì che, per le finalità suesposte, i Fondi di solidarietà possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Modalità di compilazione del flusso Uniemens Per le istanze presentate successivamente alla data di costituzione del Comitato i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket. A tale fine procedono a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale”. Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2T”, del Fondo in trattazione. Per i periodi di erogazione dell’assegno sarà accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010. Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>. I datori di lavoro o i loro intermediari devono operare nel seguente modo: nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS; negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale di nuova istituzione “A108”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale Fondo TLC”. Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale di nuova istituzione “L016”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale Fondo TLC”. In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.