Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale il decreto firmato il 6 agosto 2024, che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70 per cento ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (c.d. superbonus). Il decreto reca i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023, che è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. Chi sono i beneficiari? Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali sussistano le seguenti condizioni: - l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; - il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro. Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70 per cento del loro ammontare. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all’articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. Limite di spesa Il limite massimo di spesa è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi individuati. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto. Un’istanza per richiedere il contributo Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati. Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. L’istanza può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. Le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell’importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5 del Decreto a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare. Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo inviate dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui al secondo periodo siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che non soddisfano dette condizioni. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale.