Possibile sanare l'omessa presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (Sisma bonus) - allegato B - tramite la remissione in bonis. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 189 del 1° ottobre 2024. L'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, contiene la disciplina di riferimento delle detrazioni delle spese sostenute a fronte di specifici interventi di adozione di misure antisismiche e per la riduzione del rischio sismico. L'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 - secondo il quale «[...]il progetto degli interventi perla riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» - dispone l'obbligo per il progettista dell'intervento strutturale di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori. Il successivo comma 4, invece, prevede che «Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista». Ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017, ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali in parola, l'asseverazione della classe di rischio, presentata prima dell'inizio dei lavori dal progettista dell'intervento strutturale - secondo il modello contenuto nell'allegato B del citato decreto - e le attestazioni, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, - allegati B1 e B2 - sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente. Come si legge nella circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, «[...] per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori. Pertanto, in linea di principio un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.» Ciononostante, attraverso l'articolo 2-ter, comma 1, lett. c) del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38, «[...] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121». In sostanza, «la remissione in bonis in esame concerne la tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare la spettanza dell'agevolazione fiscale (sismabonus o superbonus), indipendentemente dalle modalità con cui si intende fruirne (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito in tali ipotesi, si precisa che essa deve avvenire prima della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate)» (così i dossier dei lavori parlamentari sul relativo disegno di legge e nello stesso senso la citata circolare n. 17/E del 2023 secondo cui «è possibile avvalersi di tale istituto a condizione che l'adempimento sia effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione, nel caso di fruizione diretta». Tanto premesso, nonostante il citato articolo 2-ter contempli la possibilità di sanare, tramite la remissione in bonis, l'omessa presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico - allegato B - ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies (cd. Sisma bonus), del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché di quelle previste dall'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Super Sisma bonus), posto che la documentazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 deve essere predisposta dai tecnici abilitati anche nel caso di interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, è comunque consentito il ricorso alla remissione in bonis per sanare l'omessa presentazione dell'allegato B e, conseguentemente, fruire di detta agevolazione fiscale. Tuttavia, è possibile fare ricorso all'istituto della remissione in bonis «[...] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[...]» laddove: «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione»]; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista». Quanto, infine, alle attestazioni di conformità di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 - allegati consuntivi B1 e B2 - trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in parola, che risultino depositati al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis.