La direttiva UE n. 2020/285, ponendosi l’obiettivo di realizzare una revisione complessiva del sistema delle piccole imprese al fine di favorire il loro sviluppo negli scambi transfontalieri, ha introdotto - tra le altre novità - misure di semplificazione volte a ridurre gli oneri amministrativi. In tale ottica, lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 - in recepimento del nuovo art. 220-bis della direttiva IVA, così come modificato dalla direttiva UE n. 2020/285 - introduce la possibilità per i soggetti passivi ammessi al regime forfetario di emettere, ove previsto, la fattura in modalità semplificata anche per ammontari complessivi superiori al limite indicato nel comma 1 dell’art. 21-bis del decreto IVA (tale soglia è stata innalzata da 100 a 400 euro per effetto del D.M. 10 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze). Le novellate norme - in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 - si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfetari; resterà, quindi, immutata la soglia di 400 euro per l’emissione delle fatture in modalità semplificata per gli altri contribuenti. Quali sono i requisiti per accedere al regime forfetario in Italia? Possono accedere al regime forfetario i soggetti titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno contemporaneamente: - conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate; - sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. L’agevolazione del regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso sopra citati ovvero quando si verifica una delle cause di esclusione previste dall’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono applicare il regime forfetario? I soggetti stabiliti in altri Stati membri potranno avvalersi del regime forfetario in Italia purché siano soddisfatte una serie di condizioni previste dal nuovo Titolo V-ter del decreto IVA (che recepisce la direttiva UE n. 2020/285 nell’ambito del quadro normativo nazionale) in merito al regime di franchigia IVA transfrontaliero. I soggetti stabiliti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo potranno continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. La differenza tra i due regimi è riconducibile nella determinazione della base di calcolo del volume d’affari; nel dettaglio: - la soglia di accesso al regime di franchigia IVA transfrontaliero deve essere determinata utilizzando come base di calcolo il volume d’affari delle operazioni effettuate nello Stato di esenzione o nell’Unione europea; - la soglia per l’accesso al regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e ss., legge n. 190/2014, al quale è collegato il regime nazionale di franchigia IVA, è determinata sulla base dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti, ricorrendo, pertanto, a un criterio di “cassa”. Quali sono le semplificazioni e gli obblighi del regime forfetario? I contribuenti in regime forfettario beneficiano delle seguenti semplificazioni ai fini IVA: a) non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti; b) sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale IVA; c) non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, e sono sottoposti ai seguenti obblighi: a) emissione delle fatture in modalità elettronica (dal 1° gennaio 2025, potranno essere emesse in modalità semplificata senza limiti); b) numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; c) certificazione dei corrispettivi; d) integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. Quando si può emettere una fattura in modalità semplificata? È consentita l’emissione di una fattura semplificata nel caso di: - fatture di ammontare complessivo non superiore a 400 euro; - fatture di ammontare complessivo superiore a 400 euro a partire dal 1° gennaio 2025 solo per i soggetti che applicano il regime forfetario; - fatture rettificative emesse ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal relativo ammontare, sia nel caso di variazioni in aumento dell'imponibile o dell'imposta, che nell'ipotesi di relative variazioni in diminuzione Quando non si può emettere una fattura in modalità semplificata? La fattura semplificata non può essere emessa per documentare: - operazioni di ammontare complessivo superiore a 400 euro per i contribuenti che non applicano il regime forfetario; - cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, D.L. n. 331/1993; - fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile". Qual è il contenuto minimo di una fattura semplificata? La fattura semplificata (che deve essere emessa in formato elettronico) è un documento fiscale che ha lo stesso valore della fattura ordinaria, ma che richiede meno informazioni per essere compilata e ritenuta valida. Di seguito si riportano le informazioni minime che deve contenere: - data di emissione della fattura e numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, rappresentante fiscale o ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) e numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; - dati anagrafici o codice fiscale/partita IVA/numero di identificazione IVA del soggetto cessionario o committente. In alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; - per le fatture (leggasi note di variazione - NdA) emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate Come deve essere emessa la fattura semplificata? I contribuenti che applicano il regime forfetario sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica. La fattura elettronica semplificata da inviare al Sistema di Interscambio deve essere identificata mediante l’utilizzo del codice Tipo Documento TD07, mentre le note di variazione in aumento e le note di variazione in diminuzione semplificate sono identificate, rispettivamente, con i tipo documento TD08 e TD09.