Con la risposta n. 193 del 4 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA dei contributi erogati nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Il sistema dell'IVA si fonda sull'esistenza di una pattuizione in ordine ad uno scambio di prestazioni reciproche, ossia la fornitura o prestazione di servizi da un lato e il corrispettivo dall'altro. In questo contesto, anche le somme erogate sotto forma di contributi/finanziamenti pubblici possono assumere rilevanza ai fini IVA, se corrisposte a fronte di un'obbligazione di dare, di fare, di non fare ovvero di permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, infatti, i contributi costituiscono la controprestazione dell'attività svolta dal soggetto beneficiario. In assenza di una corrispondente specifica prestazione a carico del beneficiario nei confronti dell'ente/soggetto erogante, invece, le medesime somme costituiscono "cessioni che hanno per oggetto denaro", fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta. Un utile quadro di riferimento per stabilire la corretta classificazione fiscale delle erogazioni pubbliche è fornito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, concernente il trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni. Nel corpo della circolare sono suggeriti taluni criteri di carattere generale per orientare l'interprete nel distinguere le somme qualificabili come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale da quelle che invece costituiscono corrispettivi. La richiamata circolare chiarisce che "Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti", secondo, quindi, un approccio casistico che deve tenere in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta. In mancanza di una univoca qualificazione normativa delle somme di cui trattasi o degli altri elementi indicativi della natura di contributi delle somme in esame, nella citata circolare sono stati elaborati taluni criteri ermeneutici, gerarchicamente ordinati in criteri generali e sussidiari, che valorizzano alcuni elementi sintomatici del carattere "corrispettivo" della somma erogata dall'ente pubblico. In particolare, ai fini che qui interessano, assumono rilievo i criteri di carattere generale di cui al paragrafo 1.1. della circolare, rubricato "Contributi Pubblici", nella parte in cui si afferma che, laddove il procedimento per la erogazione di somme è definito a livello comunitario ed attuato nell'ordinamento domestico attraverso delibere di organi pubblici, "se il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo ma costituisce un mero tramite per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attuatore, le somme da trasferire non si possono configurare quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite."