Con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 l'INPS illustra la disciplina del nuovo regime sanzionatorio in tema di omissioni ed evasioni contributive, fornendo alcune precisazioni in merito alla sua applicazione in relazione a ciascuna fattispecie, e delle attività di compliance e di accertamento d’ufficio, introdotte dall'articolo 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del decreto-legge n. 19/2024. Sanzioni civili per omissione contributiva L’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 388/2000, connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. L’intento del legislatore è quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito. La norma, quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40 per cento dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro centoventi giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà. Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo: le sanzioni civili sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell’effettivo pagamento. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano, inoltre, a essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi nella misura degli interessi di mora. La nuova disciplina trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024. Per le tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, lavoratori autonomi artigiani/commercianti e datori di lavoro domestico) che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall’INPS a decorrere dal 1° settembre 2024 (ad esempio, per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico, III rata dell’emissione 2024, con scadenza, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 10 ottobre 2024). Sanzioni civili per evasione contributiva Il legislatore ha integrato la disposizione previgente per definire meglio la fattispecie dell’evasione che ricorre anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento. Inoltre, viene precisato che la fattispecie dell’evasione ricorre quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo. In tale modo, il legislatore ha inteso qualificare in termini di evasione contributiva la condotta posta in essere da ogni tipologia di soggetto contribuente, caratterizzata da un elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto. In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell’importo dovuto. Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. La novella normativa intende incentivare i comportamenti tesi alla regolarizzazione spontanea delle fattispecie soggette all’applicazione del regime dell’evasione contributiva in ragione della maggiore ampiezza dell’articolazione temporale del ravvedimento operoso introdotto dalla lettera b), terzo periodo, del comma 8 della legge n. 388/2000. In considerazione delle specifiche modalità di imposizione previste per alcune tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, i lavoratori autonomi), che richiedono la tariffazione e la quantificazione del dovuto da parte dell’Istituto a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione, il termine per il versamento, ai fini della determinazione del regime sanzionatorio da applicare, è calcolato, in fase di prima applicazione, secondo modalità analoghe a quelle finora applicate, tenuto conto dei tempi necessari per la tariffazione dei contributi dovuti e delle scadenze fissate per il loro pagamento. Per l’applicazione della misura agevolata delle sanzioni civili il soggetto contribuente debitore deve, pertanto, fare riferimento ai termini indicati dall’INPS per il pagamento delle singole rate determinate con la tariffazione. Al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo espressamente disposto che: “La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. Ulteriore novità riguarda l’operatività del c.d. ravvedimento operoso anche in caso di pagamento in forma rateale. Infatti, l’ulteriore ampliamento del periodo temporale in cui la contribuzione denunciata spontaneamente può essere regolarizzata assicura il ripristino di un comportamento conforme alle regole in capo al contribuente. In tale caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand’anche l’accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini. Si segnala, inoltre, che, ai fini del mantenimento della misura agevolata delle sanzioni civili, la norma introduce una specifica regolamentazione dei termini e della misura del pagamento delle rate successive alla prima. Infatti, le sanzioni civili sono rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l’INPS provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria. La nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla citata disposizione, considerato che l’inadempimento è conosciuto da parte dell’INPS solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse (ad esempio, denuncia spontanea riferita ai periodi dal 12/2023 al 04/2024, effettuata il 30 settembre 2024 e quindi entro dodici mesi dalla scadenza legale del rispettivo pagamento). Per le Gestioni nelle quali l’adempimento è effettuato a seguito di tariffazione, si deve fare riferimento ai termini indicati dall’INPS per il pagamento delle singole rate. Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori Il legislatore ha introdotto, all’articolo 116, comma 8, la lettera b-bis) con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata. Come nel caso delle regolarizzazioni spontanee effettuate entro i dodici mesi, anche in questa fattispecie, ai fini del mantenimento delle sanzioni civili in misura agevolata, la norma ha previsto la stessa regolamentazione dei termini e della misura del pagamento delle rate successive alla prima introdotta con riguardo alla fattispecie del ravvedimento operoso di cui alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000. L’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19/2024, trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024). Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi L’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, di cui al comma 10 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000. In tale ambito, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Attività di compliance L’articolo 30, commi da 5 a 9, del decreto-legge n. 19/2024, ha introdotto una serie di disposizioni che, nel disciplinare normativamente l’attività dell’INPS tesa a promuovere l’assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, intendono favorire “nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili [...]”. In particolare, con il comma 5 del citato articolo 30 viene previsto che l’INPS, a fare data dal 1° settembre 2024, metta a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso e relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è, invece, rimessa la facoltà di segnalare all'INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione. Ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 30, il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori è ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno: - in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; - in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Nell’ipotesi di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati dal comma 7 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024, l’INPS provvede a notificare al contribuente l’importo della contribuzione omessa, con l’applicazione delle sanzioni civili ordinarie: - nelle ipotesi di omissione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; - nelle ipotesi di evasione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al 30 per cento e, in ogni caso, non superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Attività di accertamento d’ufficio dell’INPS L’articolo 30, commi da 10 a 14, del decreto-legge n. 19/2024, ha previsto un rafforzamento del potere di controllo e accertamento d’ufficio dell’INPS, stabilendo che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possano fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’INPS, anche mediante la consultazione di banche dati dell’Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti. Per giungere alla determinazione degli addebiti al contribuente, il comma 11 dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024 prevede la possibilità per l’Istituto di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell’accertamento: - il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico; - ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’Istituto. La modalità prioritaria prevista dalla norma per la trasmissione degli inviti e delle richieste suddetti è la posta elettronica certificata (PEC). Il termine per l’adempimento fissato dall’INPS, a decorrere dalla data di notifica dell’invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni. Sulla base delle risultanze dell’attività di verifica d’ufficio, l’INPS può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente, prioritariamente, tramite PEC. Se quest’ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto avviso, si applica il regime sanzionatorio “agevolato” di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000. Le somme richieste con il menzionato avviso di accertamento e non pagate saranno richieste, come di norma, con avviso di addebito. La norma precisa, infine, che nell’eventuale giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito, la mancata comparizione all'invito di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 30 ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.