L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7296 dell'8 ottobre 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di diffida amministrativa previsto dagli artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024. Diffida amministrativa ora per allora La disposizione inerente la diffida, avendo natura procedura, troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. Il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17 ottobre 2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D.Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura. Modalità di notifica del provvedimento Dal perfezionamento della notifica decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024). La notifica del verbale di diffida amministrativa deve avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta o a mezzo di funzionario dell’Amministrazione. Resta dunque esclusa la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.