Arrivano nuovi chiarimenti sul concordato preventivo biennale. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella serata dell’8 ottobre 2024, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una serie di FAQ che approfondiscono alcune questioni, anche già affrontate nella circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, ma che, evidentemente, meritavano ulteriori precisazioni. Ad esempio, è stato chiarito che il versamento, su opzione, dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito tra quello concordato e quello dichiarato, non è obbligatorio per tutti e due gli anni concordati. Altre risposte hanno riguardato i contribuenti forfettari e le condizioni di accesso e di esclusione. Proviamo ad approfondire le questioni più interessanti e rilevanti oggetto di chiarimento. Calcolo degli acconti Per gli acconti, la norma (art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024) prevede che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato; b) se l'acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato. Tenendo conto di ciò, l’Agenzia ha chiarito che se il contribuente non ha effettuato i versamenti dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria è comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione. Imposta sostitutiva La norma (art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024) prevede la possibilità di assoggettare la differenza positiva tra reddito concordato e reddito dichiarato a una imposta sostitutiva, con aliquote variabili a seconda del punteggio ISA. Su questo aspetto, l’Agenzia ha chiarito che: - il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato anche solo per uno dei due anni di durata del concordato; - riprendendo quanto chiarito nella circolare n. 18/E/2024 a proposito del versamento pro quota da parte dei singoli soci o associati in caso di adesione di società o associazioni, viene sottolineato che tale regola vale anche per le imprese familiari; pertanto, i versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati dai collaboratori dell’impresa familiare pro quota; - a proposito dell’affermazione, contenuta nella circolare n. 18/E/2024 secondo cui la maggiorazione può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025, viene chiarito che se il valore dichiarato in P04 è negativo, la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero. Forfetari Un altro dubbio riguardava le conseguenze in caso di superamento, da parte di un contribuente in regime forfetario, nel corso del 2023, del limite di ricavi/compensi annui, di 100.000 euro. Si ricorda che, in base alle attuali regole, tale superamento determina la fuoriuscita immediata dal regime forfetario. L’Agenzia, a tale proposito, chiarisce che in tale ipotesi il contribuente può sempre aderire al concordato ma dovrà scegliere la modalità riservata ai contribuenti ISA (i.e. adesione per due periodi d’imposta). Cause di esclusione Una delle ipotesi di esclusione (art. 11, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. n. 13/2024) prevede che non possono accedere alla proposta i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, redditi o quote di redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni. A tale proposito, l’Agenzia ha chiarito che possono rientrare nell’esclusione: - le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Infatti, per costoro, il reddito d’impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%; - i docenti e i ricercatori che rientrano in Italia i quali beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo. Inoltre, in merito alla norma secondo cui possono aderire al concordato coloro che hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro, è stato precisato che i debiti in questione sono sia quelli contributivi che per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Rimanendo sempre in tema di esclusioni, viene chiarito che quella applicabile alle società o associazioni interessate da modifiche della compagine sociale non è estendibile alle imprese familiari. Altri chiarimenti Nelle FAQ, oltre a quanto detto sopra, sono affrontate molte altre questioni. Tra queste si segnalano le seguenti: - per le imprese di autotrasporto, poiché la deduzione forfetaria già concorre, secondo le regole ordinarie, alla determinazione del reddito d’impresa, la stessa non deve essere ulteriormente scomputata in sede di calcolo dell’importo del reddito d’impresa da indicare nel rigo P04. Analogamente, anche la proposta concordataria relativa ai periodi di imposta 2024 e 2025 non deve essere ulteriormente ridotta della deduzione forfetaria; - poiché la facoltà di esercitare l’opzione per la tassazione sostitutiva è consentita al contribuente che aderisce al concordato, nel caso di una società o associazione, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere effettuata solo da detti soggetti e vincola anche i soci o gli associati degli stessi.