È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 139/2024, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. Il testo, come si ricorderà, era stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto e, dopo una lunga attesa, è finalmente possibile commentare il testo finale. Tra le disposizioni normative che, a partire dal 1° gennaio 2025, impatteranno maggiormente sulle operazioni di pianificazione patrimoniale e successoria, vi è senz’altro la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUS. Si rammenta, brevemente, che la norma in parola prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, al ricorrere di determinate condizioni, ai trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Il quid pluris voluto e introdotto dal legislatore mira, innanzitutto, a fornire chiarezza in ordine alle specifiche e differenti previsioni in base alle quali l’esenzione fiscale dall’imposta sulle successioni e donazioni risulta subordinata: - alla prosecuzione dell’attività d’impresa; - al mantenimento della posizione di controllo; - alla titolarità della quota. In caso di aziende o rami di esse, gli aventi causa devono, per soddisfare il presupposto temporale, proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), TUIR (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e società di mutua assicurazione), l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; mentre in caso di “altre quote sociali” il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Cosa cambia con la riforma La nuova formulazione permetterà, dunque, a tutti coloro che sono interessati e che detengono quote o azioni in società holding “senza impresa” o in società immobiliari di applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti a favore dei propri discendenti o del proprio coniuge. In passato era, infatti, discussa la possibilità di riconoscere un simile (e molto vantaggioso) beneficio fiscale a tali tipologie di società. Trasferimenti di quote di società semplici Quanto invece alla dibattuta possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di quote di società semplici, il legislatore ha scelto di utilizzare, nella nuova formulazione dell’articolo, una terminologia omnicomprensiva. È bene premettere che in passato vi erano coloro che, richiamando il dettato normativo, ritenevano applicabile l’esenzione senza alcun condizionamento in relazione all’entità della quota trasferita o al ruolo svolto nell’attività sociale dal titolare delle quote sociali; dall’altra, vi erano, invece, coloro che ritenevano che l’esenzione non fosse applicabile al trasferimento di quote di società semplice che non svolge un’attività d’impresa agricola. Cosa cambia con la riforma Ora, tuttavia, il generico riferimento ad “altre quote sociali” non può che leggersi come volontà di farvi rientrare le quote che non sono state oggetto delle precedenti previsioni e, dunque, come volontà di ampliare definitivamente l’ambito oggettivo della norma andando a ricomprendere, a partire dal prossimo anno, anche i trasferimenti di quote di società semplici come trasferimenti agevolabili. Trasferimenti di quote e azioni che consentono di integrare il controllo già esistente Inoltre, ancora più interessante è che il legislatore abbia voluto ammettere a godere dell’agevolazione anche i trasferimenti di quote sociali e azioni che consentano al beneficiario di integrare il controllo già esistente nella società, contrariamente all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ribadita anche nella risposta a interpello n. 72 del 2024. L’Amministrazione finanziaria ritiene, infatti, che se i beneficiari già dispongono ante donazione del requisito del controllo, in quanto già possiedono una partecipazione sociale tale da consentire loro di esprimere il 50% + 1 dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, il trasferimento dell’ulteriore quota di partecipazione non realizza il presupposto necessario per godere dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS e dovrà essere assoggettato all’imposta ordinaria. Secondo il consolidato orientamento dell’Agenzia (ex multis, risposta a interpello n. 497 del 2021) sarebbero quindi agevolabili i soli trasferimenti mediante i quali il beneficiario assume, per effetto della devoluzione delle partecipazioni in oggetto una posizione di controllo ex art. 2359 c.c. sommando alle partecipazioni di minoranza già possedute prima della devoluzione, quelle poi oggetto del trasferimento. Cosa cambia con la riforma Tuttavia, la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUS consentirà di applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni anche a tutte quelle ipotesi in cui i beneficiari (coniuge o figli) già dispongono, prima della donazione o della successione, del requisito del controllo in quanto già possiedono una partecipazione sociale tale da consentire loro di esprimere il 50% + 1 dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Simili casi sono, infatti, molto diffusi nella prassi. Si pensi, ad esempio, a quelle fattispecie in cui i figli non solo sono già parte della compagine sociale, ma detengono anche il controllo della società stessa, in forza di precedenti trasferimenti di quote/azioni. Quando si decade dal beneficio Resta, invece, confermato che i beneficiari devono sempre rendere dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione ovvero all’atto di donazione. Se così non fosse, infatti, si andrebbe incontro alla decadenza dal beneficio e al conseguente pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi UE o SEE Infine, si accoglie con molto favore anche la nuova previsione secondo cui il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. Ciò rappresenta il recepimento, anche a livello normativo (cfr. Cass. sentenza n. 5674 del 23 febbraio 2023), della possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni anche ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. La nuova disposizione mira, così, da una parte a garantire il rispetto della libertà di stabilimento di iniziative economiche nel territorio dell’Unione europea, sancita dall’art. 49 TFUE, e dall’altra contribuisce a rafforzare la posizione dell’Amministrazione finanziaria che si è, fino ad oggi, limitata genericamente ad affermare che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche ai trasferimenti di quote sociali e azioni “di società non residenti nel territorio nazionale”, al ricorrere delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia, senza dunque fare distinzioni di sorta tra società residenti in UE o extra-UE. Di conseguenza, le future operazioni di pianificazione patrimoniale e successoria (alcune di esse magari già in via di definizione) volte al passaggio generazionale d’impresa potranno più agevolmente includere anche i trasferimenti di quote sociali e azioni detenute in società estere, nel rispetto di quanto fino ad ora descritto. Alla luce di quanto rappresentato, il D.Lgs. n. 139/2024, per ciò che concerne l’art. 3, comma 4-ter, TUS, rappresenta un provvedimento normativo di ampia portata e che produrrà effetti positivi nel settore della pianificazione patrimoniale.