Con la risposta n. 201 dell'11 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA della ripartizione dei contributi GSE al Produttore non appartenente alla Comunità energetica (CER). Le somme corrisposte dal GSE a una CER a titolo di tariffa incentivante e di restituzione delle componenti tariffarie sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633/1973, in quanto contributo a fondo perduto percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. Orbene, nel caso prospettato la Società chiede se dette somme mantengano lo stesso trattamento ai fini IVA quando la CER le ripartisce tra i suoi membri e dunque nel rapporto CER-produttori/consumatori. In particolare, l'Istante sostiene che permane la loro natura di "fuori campo IVA" in virtù del mandato senza rappresentanza che ha conferito a CER e che, come noto, ai fini IVA, determina una "sorta di finzione giuridica in base alla quale le prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario e il terzo mantengono la stessa natura e il medesimo regime IVA". Dall'esame dell'Accordo, tuttavia (peraltro non sottoscritto dalle Parti), si desume che la società stia chiedendo il trattamento IVA di somme che in realtà non ha diritto a percepire perché "non associato alla CER", in quanto "produttore non facente parte della configurazione... (c.d. produttore "terzo")". In particolare, il riferimento al Regolamento Organico della CER sembrerebbe essere solo ai fini della quantificazione della "Quota dei Benefici" spettante all'Istante in virtù dell'Accordo e non della natura della stessa che, sempre in base a detto Accordo, sembrerebbe essere quella di corrispettivo, a fronte dell'impegno della società: - di mettere a disposizione l'energia prodotta e immessa in rete dal suo impianto fotovoltaico; - di gestire detto impianto in accordo con la Comunità, al fine di massimizzare la disponibilità dell'energia prodotta e immessa in rete ai fini della condivisione, tenendo conto delle finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. D'altra parte, in materia di condivisione dei benefici, il Regolamento Organico nella versione aggiornata, nel riservare, all'articolo 43, ai produttori il 45 per cento degli incentivi e contributi ARERA ottenuti dalla CER, sembra presupporre che questi produttori rivestano il ruolo "associati" alla CER che, invece, non ha la società. Per l'articolo 6 del medesimo Regolamento, infatti, possono associarsi alla CER anche i produttori, intesi quali "soggetti e realtà che possiedono un impianto a fonte rinnovabile e lo rendono disponibile all'Associazione" e per il successivo articolo 7 "Il titolo di associato dà diritto a:... Condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla Comunità". Queste previsioni Regolamentari rispettano la ratio economica e sociale delle CER, il cui «obiettivo principale ... è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari» (cfr. articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 nonché l'atto di accoglimento da parte del GSE dell'istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, presentata dalla CER). Quanto sino a ora rilevato induce a ritenere che le somme percepite dalla CER abbiano la natura di corrispettivo e, in quanto tali, siano rilevanti ai fini IVA.